Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 29
Art. 29
1. Il comma 1 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:„1. Gli edifici di nuova costruzione o trasformati non possono essere utilizzati prima che il sindaco abbia rilasciato la licenza d’uso. Alla domanda per il rilascio della licenza d’uso devono essere allegati il certificato di collaudo, la copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto ai sensi dell’articolo 42 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, nonché una dichiarazione del direttore dei lavori attestante sotto la propria responsabilità la conformità dell’edificio al progetto approvato, l’avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti nonché lo smaltimento, secondo la normativa vigente, del materiale risultante dalla demolizione. Se è prevista la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, in caso di concessione di un contributo provinciale, l’ultima rata può essere corrisposta soltanto ad avvenuta demolizione dell’edificio. Con delibera della Giunta provinciale vengono indicati gli attestati necessari per il rilascio della licenza d’uso, che possono essere sostituiti con la dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 131 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Per l’utilizzazione di un edificio senza licenza d’uso è dovuta, a partire dalla diffida del comune, per ogni mese o frazione dello stesso una sanzione pecuniaria nella misura dello 0,5 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 73 delle parti dell’edificio abusivamente occupate.”
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