Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 7

Art. 7

1. L’articolo 30 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 30 (Prescrizione di piani di attuazione) - 1. Il piano urbanistico comunale individua le zone per le quali, oltre ai casi previsti dalla legge, è prescritta la redazione di un piano di attuazione.
2. Il contenuto del piano di attuazione è quello di cui all’articolo 38, esclusa la suddivisione in aree per l’edilizia abitativa agevolata e in aree residenziali. Restano salve le disposizioni di legge e regolamentari relative a determinati tipi di zone.
3. Per le zone di cui al comma 1 il piano urbanistico stabilisce la destinazione e la densità edilizia. La determinazione delle ulteriori prescrizioni ed in particolare la distribuzione della cubatura sui singoli fondi può essere demandata al piano di attuazione.
4. Fino all’approvazione del piano di attuazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 1.”

2. L’articolo 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 32 (Approvazione dei piani di attuazione) - 1. I piani di attuazione vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il comune trasmette il piano di attuazione alla ripartizione provinciale urbanistica. L’organo competente dell’amministrazione provinciale decide, sentita la commissione urbanistica provinciale, e comunica al comune la decisione entro 90 giorni dal ricevimento del piano.
3. Il parere della commissione urbanistica provinciale, che è vincolante per il direttore della ripartizione provinciale urbanistica, può avere il seguente contenuto:
a) il piano di attuazione è approvato senza modifiche;
b) il piano di attuazione è approvato con le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento;
c) il piano di attuazione è rigettato.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), nonché, qualora il parere della commissione urbanistica provinciale si sia formato con il voto favorevole del sindaco, nei casi di cui al comma 3, lettera b), il piano di attuazione diventa efficace con la notifica al comune del provvedimento del direttore della ripartizione provinciale urbanistica.
5. Se non trova applicazione il comma 4, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica restituisce il piano di attuazione con il parere della commissione urbanistica provinciale al comune. Il consiglio comunale può prendere posizione. Se il consiglio comunale accetta integralmente le modifiche proposte dalla commissione urbanistica provinciale, il direttore della ripartizione provinciale urbanistica decide sul piano di attuazione entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione del consiglio comunale. Negli altri casi decide la Giunta provinciale che può apportare al piano le modifiche necessarie per assicurare una soddisfacente utilizzazione urbanistica della zona nonché l’osservanza delle norme di legge e di regolamento.
6. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico ai sensi dell’articolo 37, comma 5, l’approvazione è comunque di competenza della Giunta provinciale.
7. Il piano di attuazione diventa esecutivo trascorsi i termini di cui ai commi 2 o 5 senza una decisione al riguardo. Decorso tale termine, il Presidente della Provincia provvede agli adempimenti di cui all’articolo 79 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.”

3. L’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 34 (Piani di attuazione per piccole zone) - 1. Tutti i piani di attuazione per zone con una estensione fino a 5.000 metri quadrati vengono approvati con delibera del consiglio comunale, previo parere della commissione edilizia comunale, alla cui riunione è invitato un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica.
2. Il piano di attuazione entra in vigore 15 giorni dopo la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale urbanistica.
3. Se il piano di attuazione contiene modifiche al piano urbanistico comunale si applica il procedimento di cui all’articolo 32.”
4. Dopo l’articolo 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 34-bis (Modifiche al piano di attuazione) - 1. Per le modifiche sostanziali al piano di attuazione si applica il procedimento previsto per l’approvazione del piano.
2. Sono considerate sostanziali le modifiche che:
a) riguardano aree destinate all’uso comune o aree di urbanizzazione e che ne aumentano o diminuiscono l’estensione rispetto al valore originario di oltre il cinque per cento;
b) in relazione ad altri parametri urbanistici quantificabili, contenuti nel piano (ad es. distanze, cubatura), comportano una variazione rispetto al valore originario in misura superiore al dieci per cento;
c) riguardano criteri urbanistici dichiarati esplicitamente essenziali nel piano di attuazione.
3. Le modifiche non sostanziali sono approvate dalla Giunta comunale, sentita la commissione edilizia comunale, ed entrano in vigore 15 giorni dopo la trasmissione del piano completo e della deliberazione alla ripartizione provinciale urbanistica.”
5. Il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nei piani urbanistici le zone di espansione sono dimensionate secondo il fabbisogno residenziale determinato, in considerazione dello sviluppo della popolazione residente risultante dal calcolo per un decennio, in base alle determinazioni del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e agli obiettivi di sviluppo comunali. Nelle singole zone la densità edilizia non può essere inferiore ad 1,30 metri cubi/metri quadrati ed il coefficiente di utilizzo deve raggiungere lo 0,8 della densità edilizia massima prevista per la singola zona.”

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33

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