Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 13
Art. 13
1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. Le zone per insediamenti produttivi sono previste nei piani urbanistici comunali. Si distinguono in zone produttive di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, e in zone produttive di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia.
2. Le zone produttive sono destinate all’insediamento d’imprese industriali, artigianali, di attività di prestazione di servizio e di commercio all’ingrosso per l’esercizio delle rispettive attività aziendali. Nelle zone produttive, inoltre, enti senza scopo di lucro possono svolgere attività di formazione e di aggiornamento e possono essere realizzati anche insediamenti d’interesse pubblico.
3. Il piano di attuazione può prevedere che al massimo il 25 per cento della cubatura ammissibile, rispettivamente il 40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti, possa essere destinato ad attività del settore terziario. Se il piano di attuazione non prevede la relativa percentuale, non può essere esercitata alcuna attività di prestazione di servizio. Nelle zone produttive che sono state edificate in assenza di piano d’attuazione, l’insediamento da parte d’imprese del settore servizi è ammesso nella misura massima del 15 per cento della cubatura. Il piano di attuazione può identificare tipologie di attività di prestazione di servizio che non possono assolutamente essere esercitate nella zona produttiva. Anche con il regolamento di esecuzione alla presente legge possono essere determinate le attività di prestazione di servizio, che non è in nessun modo consentito esercitare nelle zone produttive, così come eventuali ulteriori disposizioni per l’insediamento delle imprese del settore terziario.
4. Il piano di attuazione può individuare i lotti riservati in modo esclusivo alle imprese industriali e artigianali che esercitano attività produttiva.”
2. L’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 44-bis (Zone produttive con destinazione particolare) - 1. Sono considerate zone produttive con destinazione particolare le zone per strutture turistiche, le zone individuate ai sensi dell’articolo 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione a Bolzano di un centro commerciale di rilievo provinciale nonché zone per impianti per la produzione di energia termica ed elettrica. Per tali zone non trovano applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli relative all’esproprio ed alla conseguente assegnazione. 2. Nelle zone per strutture turistiche sono ammessi soltanto gli esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Sono inoltre ammesse le imprese di prestazione di servizi necessarie al fabbisogno della zona. Il regolamento di esecuzione disciplina le aree nelle quali tali tipologie di zone possono essere previste nonché i criteri per la loro previsione e utilizzazione. Questi esercizi costituiscono un compendio immobiliare indivisibile ai sensi dell’articolo 29, comma 7. 3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati i casi in cui è possibile realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza previsione di una zona produttiva ai sensi del comma 1. 4. Impianti idroelettrici con una potenza nominale media di oltre 3.000 kW, dopo la conclusione del procedimento relativo alla concessione della derivazione d’acqua, sono inseriti nel piano urbanistico del relativo comune quale zona produttiva con destinazione particolare. Se l’impianto idroelettrico interessa il territorio di una pluralità di comuni e se entro sei mesi dalla richiesta del concessionario della derivazione d’acqua non è stata adottata la delibera di cui all’articolo 19, comma 4, oppure la richiesta viene respinta, la Giunta provinciale può provvedere ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Previo inserimento dell’impianto nel piano urbanistico, il concessionario della derivazione d’acqua ha titolo per richiedere la concessione edilizia.
5. Sull’area assegnata nel comune di Bolzano alla Fiera Bolzano S.p.A. sono altresì ammesse le strutture per l’attività di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio necessarie per la Fiera nonché opere di interesse provinciale. La superficie di vendita per i singoli negozi non può superare 50 metri quadrati. Dette strutture possono essere allestite anche dalla Provincia direttamente o tramite la Fiera Bolzano S.p.A. Inoltre dette strutture possono essere realizzate anche da altri enti o imprese, in base ad un contratto di concessione la cui durata non può essere superiore a 30 anni.”
3. Dopo l’articolo 44-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 44-ter e 44-quater:
“Art. 44-ter (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi) - 1. Nelle zone per insediamenti produttivi non è ammesso il commercio al dettaglio di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
2. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio per le seguenti voci merceologiche: mobili-materiali edili, combustibili, prodotti per l’agricoltura, automobili, macchine utensili nonché bevande in confezioni formato all’ingrosso. I singoli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 3.500 metri quadrati, ovvero a 5.000 metri quadrati nei comuni con più di 10.000 abitanti nonché nei comuni sede delle comunità comprensoriali. Per la voce merceologica automobili non c’è alcun limite di superficie massima. Nello stesso edificio o in edifici tra loro comunicanti o costruiti in aderenza, la voce merceologica mobili-materiali edili può essere rilasciata una sola volta per la superficie massima prevista.
3. In deroga al comma 1 è altresì ammesso il commercio al dettaglio per singole voci merceologiche se l’attività commerciale viene svolta in funzione della prevalente attività artigianale o industriale, limitatamente agli articoli strettamente legati a tali attività. Gli articoli sono stabiliti in apposite tabelle dalla Giunta provinciale. La superficie destinata all’attività principale artigianale o industriale deve essere almeno doppia rispetto alla superficie di vendita per il commercio al dettaglio. In ogni caso la superficie di vendita non può superare i limiti di superficie massima previsti al comma 2. In caso di cessazione o del venir meno della prevalente attività artigianale o industriale, l’autorità competente revoca l’autorizzazione ovvero ordina la chiusura della piccola struttura di vendita. 4. In deroga al comma 1 è ammesso il commercio al dettaglio:
a) nelle zone per insediamenti produttivi che superano i cinque ettari di estensione, per il settore alimentare nonché per giornali quotidiani e periodici e per generi di monopolio. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a 50 metri quadrati;
b) nei cinema, per gli articoli previsti dalla tabella riservata a sale cinematografiche e teatri. La superficie di vendita di ogni esercizio di commercio al dettaglio non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;
c) nelle cooperative di produzione agricola per i prodotti ivi fabbricati e per carne e salumi, la cui materia prima principale proviene da aziende agricole della provincia nonché altri prodotti alimentari fabbricati da aziende agricole nella provincia, che o portano il marchio di qualità o appartengono ai prodotti alimentari tipici locali individuati dalla Giunta provinciale. La superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per le piccole strutture di vendita;
d) senza limitazioni nella zona produttiva con destinazione particolare per la realizzazione del centro commerciale con rilevanza provinciale a Bolzano.
5. In deroga al comma 1, esercizi di commercio al dettaglio esistenti, che svolgono l’attività di commercio al dettaglio a prescindere dalle deroghe di cui ai commi 2, 3 e 4, possono continuare la loro attività. In caso di revoca o di decadenza dell’autorizzazione o comunque di cessazione dell’attività di commercio al dettaglio, i locali cessano di avere destinazione d’uso di commercio al dettaglio.
6. Per gli esercizi di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi valgono le seguenti prescrizioni:
a) essi non possono venire concentrati per la creazione di un unico punto di vendita;
b) possono essere trasferiti solo nell’ambito della stessa zona per insediamenti produttivi o in altre zone per insediamenti produttivi dello stesso comune. Gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 possono essere trasferiti anche in zone di altra tipologia urbanistica dello stesso comune, nelle quali il commercio al dettaglio è ammesso;
c) esercizi di commercio al dettaglio di cui ai commi 2 e 3 nonché tutti gli esercizi di commercio al dettaglio con autorizzazione rilasciata con riferimento ad un’attività artigianale, industriale o di commercio all’ingrosso non possono essere ampliati oltre i limiti di superficie massima previsti nei commi 2 e 3. Se l’autorizzazione comprende anche articoli dei settori abbigliamento o alimentare, la superficie di vendita dell’esercizio di commercio al dettaglio non può essere ampliata;
d) gli esercizi di commercio al dettaglio di cui al comma 5 non possono essere ampliati;
e) nessun esercizio di commercio al dettaglio può essere trasferito in una zona per insediamenti produttivi da una zona di diversa tipologia urbanistica.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, fatte salve le disposizioni di cui al capo VIII della presente legge, il procedimento e le sanzioni previsti dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.
Art. 44-quater (Alloggi di servizio) - 1. In deroga all’articolo 44,
comma 2, nella zona produttiva, nei limiti delle previsioni del regolamento
d’esecuzione e del piano di attuazione, possono essere realizzati alloggi
di servizio riservati esclusivamente ai titolari dell’impresa, ai collaboratori
ed ai rispettivi famigliari. La superficie abitabile massima ammessa è
di 160 meri quadrati per impresa. Il regolamento d’esecuzione definisce
comunque le caratteristiche della superficie abitabile, le tipologie di attività
economiche in relazione alle quali non è ammesso l’alloggio di
servizio nonché il rapporto minimo tra la superficie dell’azienda
e quella dell’alloggio. Il piano di attuazione stabilisce espressamente
se ed eventualmente in quale misura nella zona produttiva a cui lo stesso si
riferisce possono essere realizzati alloggi di servizio.
2. Gli alloggi di servizio costituiscono parte integrante dell’immobile
aziendale. L’alienazione, il trasferimento, il godimento a qualsiasi titolo,
la locazione di tali alloggi di servizio, in modo separato, o la costituzione
di diritti reali sugli stessi sono nulli. Sono tuttavia ammissibili i diritti
di garanzia per finanziamenti assunti per la costruzione degli alloggi di servizio
stessi. E’ ammesso un utilizzo separato solo nei seguenti casi e fino
a quando vi siano figli non indipendenti economicamente:
a) in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, quando l’alloggio di servizio spetti o venga assegnato
al coniuge con cui convivono i figli;
b) nel caso in cui per causa di forza maggiore risulti impossibile proseguire
l’attività aziendale.
3. In deroga all’articolo 44, comma 2, la Giunta provinciale per le imprese
di lavorazione dei prodotti agricoli può autorizzare, anche nelle zone
produttive e in quelle con destinazione particolare, la realizzazione di strutture
ad uso foresteria destinate ad ospitare in via transitoria lavoratori e lavoratrici.
La relativa richiesta viene inoltrata alla Giunta provinciale corredata dell’indicazione
della collocazione della struttura e delle sue caratteristiche tecniche. Qualora
per la zona produttiva interessata sia prevista, ai sensi dell’articolo
47, l’elaborazione del piano d’attuazione, la struttura autorizzata
dalla Giunta provinciale deve essere inserita nel piano d’attuazione prima
del rilascio della concessione edilizia. La cubatura riservata alla struttura
ad uso foresteria rientra nell’ambito della destinazione d’uso di
cui all’articolo 75, comma 2, lettera d). Gli alloggi devono essere realizzati
nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità stabilite per
i locali adibiti ad abitazione. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per
la costruzione, l’utilizzo ed eventuali limitazioni per le strutture ad
uso foresteria.”
4. L’articolo 45 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 45 (Insediamento delle imprese) - 1. L’insediamento delle
imprese avviene ad opera degli enti competenti per le zone produttive, ossia
i comuni, singolarmente o consorziati, la Provincia autonoma di Bolzano e la
società Business Location Alto Adige di cui all’articolo 51-bis.
2. Le imprese possono essere insediate secondo la procedura di assegnazione
disciplinata dall’articolo 46 all’articolo 50-bis o secondo la procedura
contrattuale di cui all’articolo 51.
3. Nella fase di insediamento deve essere promossa la realizzazione di effetti
sinergici tra le imprese per quanto riguarda l’ambiente e la tecnologia.
I relativi criteri rientrano nei criteri di assegnazione di cui all’articolo
49, comma 3.”
5. L’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 46 (Esproprio degli immobili) - 1. Gli immobili che sono stati inseriti
nel piano urbanistico comunale quali zona per insediamenti produttivi, vengono
espropriati.
2. I proprietari degli immobili possono disporre liberamente al massimo del
25 per cento delle aree e in ogni caso di non più di 20.000 metri quadrati
per zona produttiva. Tale possibilità è esclusa per quegli immobili
su cui già insistono complessi aziendali ammissibili in zone produttive
nonché per le aree utilizzate all’1 ottobre 1997 per la lavorazione
di ghiaia o per la produzione di asfalto. La volontà di disporre liberamente
del 25 per cento delle aree deve essere dichiarata all’ente competente
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della previsione
dell’area come zona produttiva. Contestualmente il proprietario dichiara
di cedere a titolo gratuito all’ente competente la quota delle aree liberamente
disponibili necessaria alla realizzazione delle infrastrutture e delle aree
comuni. 3. Qualora un’impresa sia già proprietaria dell’immobile
da assegnare o del complesso aziendale ammesso in zona produttiva e soddisfi
i requisiti previsti per l’assegnazione, si può prescindere dall’esproprio.
4. Per garantire un utilizzo e una gestione organici degli immobili che non
vengono espropriati, con decreto del Presidente della Provincia, dopo aver sentito
i proprietari interessati, possono essere costituite comunioni e divisioni materiali
degli immobili. Il decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.
Le quote di comproprietà vengono determinate in proporzione all’estensione
dei singoli immobili. I diritti reali gravanti sui singoli immobili sono trasferiti
sulle quote di comproprietà o sugli immobili materialmente suddivisi.
Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte in base alle
esigenze. Gli immobili oggetto della comunione o della divisione materiale non
sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e sugli usi civici.
5. L’indennità di esproprio viene determinata ai sensi delle disposizioni
delle leggi provinciali in materia. Per le aree che ai sensi del comma 2 sono
utilizzate per la lavorazione di ghiaia o la produzione di asfalto, il 25 per
cento della rispettiva area viene espropriato al valore di mercato stabilito
dall’ufficio estimo della Provincia. Per i proprietari che ai sensi del
comma 2 dispongono liberamente del 25 per cento dell’area, dall’indennità
di esproprio viene trattenuta la somma che in proporzione corrisponde ai costi
per l’urbanizzazione di cui all’articolo 48, comma 2. 6. L’utilizzo
degli immobili di proprietà dell’ente assegnante, ai sensi dei
criteri stabiliti con regolamento d’esecuzione, può temporaneamente
essere concesso ad imprese fino al momento dell’assegnazione. Al fine
di garantire un utilizzo razionale degli immobili di cui è proprietario,
l’ente competente per le zone produttive può realizzare insediamenti
di interesse pubblico che possono essere utilizzati anche da imprese. La realizzazione
può essere eseguita anche da imprese cui, a titolo di compenso, vengono
concessi diritti di utilizzo degli insediamenti. A tal fine è necessario
stipulare una convenzione fra l’ente competente per la zona produttiva
e l’impresa interessata.”
6. L’articolo 47 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 47 (Piani d’attuazione delle zone produttive) - 1. Per le
zone produttive vengono predisposti piani di attuazione ai sensi dell’articolo
30. 2. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d’interesse
comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive
di interesse provinciale alla Provincia. Il piano di attuazione viene predisposto
dopo aver sentito i proprietari che hanno dichiarato la volontà di disporre
liberamente del 25 per cento delle aree. L’ente competente per le zone
produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l’elaborazione
del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il
piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino
almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l’ente
competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali
del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.
3. Il piano di attuazione contiene quanto previsto all’articolo 38 e le
eventuali prescrizioni ai sensi dell’articolo 44, commi 3 e 4, e dell’articolo
44-quater. Il modello previsto dall’articolo 38 può essere sostituito
da rappresentazioni tridimensionali. Inoltre il piano di attuazione individua:
a) le aree che ai sensi dell’articolo 49 o dell’articolo 51 sono
previste per l’insediamento delle imprese;
b) le aree di cui i proprietari ai sensi dell’articolo 46, comma 2, possono
liberamente disporre;
c) le aree su cui già insistono complessi aziendali ammessi in zone produttive.
4. Il piano di attuazione per le zone produttive d’interesse provinciale
è depositato per 30 giorni nella segreteria del comune o dei comuni territorialmente
competenti e viene approvato dalla Giunta provinciale, sentito gli stessi e
acquisito il parere della commissione urbanistica provinciale, integrata da
un rappresentante della ripartizione competente per le zone produttive.
5. L’approvazione del piano di attuazione costituisce il presupposto per
il rilascio della concessione edilizia. Solamente per la ristrutturazione di
edifici aziendali già esistenti nonché come per la demolizione
e ricostruzione degli stessi possono essere rilasciate concessioni edilizie
anche prima dell’approvazione del piano di attuazione.
6. I costi per l’elaborazione del piano di attuazione vengono suddivisi
proporzionalmente fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili.”
7. L’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 48 (Urbanizzazione delle zone produttive) - 1. Agli enti competenti
per le zone produttive spetta la progettazione e l’esecuzione delle opere
di urbanizzazione primaria, ivi compresi tutti i lavori necessari all’apprestamento
degli immobili interessati. La progettazione e/o l’esecuzione dei lavori
possono anche essere affidate tramite convenzione alle imprese assegnatarie,
ai proprietari degli immobili nonché alla società Business Location
Alto Adige di cui all’articolo 51-bis. 2. Le opere di urbanizzazione primaria
nelle zone produttive dopo l’ultimazione dei lavori sono trasferite in
proprietà al comune territorialmente competente. Il relativo decreto
del Presidente della Provincia costituisce titolo per l’iscrizione nel
libro fondiario. 3. I costi per l’urbanizzazione e per l’allacciamento
della zona agli impianti di approvvigionamento - anche in considerazione di
un ampliamento della zona produttiva - vengono sempre suddivisi proporzionalmente
fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili siti nella zona produttiva
stessa.”
8. L’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 49 (Assegnazione degli immobili) - 1. Gli enti competenti per le
aree produttive provvedono all’assegnazione degli immobili ad imprese
singole o costituite in consorzio. Gli immobili vengono assegnati alle imprese
per l’esercizio delle rispettive attività aziendali.
2. L’assegnazione può avvenire in proprietà, con diritto
di superficie, in concessione o in locazione.
3. L’assegnazione avviene secondo i criteri stabiliti dall’ente
assegnante. Nelle zone produttive d’interesse comunale, l’assegnazione
avviene con deliberazione della giunta comunale. Nelle zone produttive d’interesse
provinciale, l’assegnazione avviene con deliberazione della Giunta provinciale
su proposta di un apposito comitato assessori nominato dalla stessa.
4. L’assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte dell’impresa
assegnataria di un atto unilaterale d’obbligo. L’impresa assegnataria
si obbliga:
a) a iniziare l’attività dichiarata entro il termine previsto e
a comunicare l’inizio dell’attività sull’immobile assegnato;
b) a corrispondere il prezzo di assegnazione stabilito ai sensi
dell’articolo 49-bis e a rispettare i termini previsti per il pagamento;
c) a rispettare gli obblighi di legge di cui all’articolo 49-ter;
d) nel caso di inosservanza degli obblighi di legge, ad adempiere alle sanzioni
di cui all’articolo 50;
e) a presentare una cauzione per eventuali danni alle infrastrutture;
f) a rispettare eventuali particolari condizioni per l’immobile, il suo
utilizzo, il progetto di costruzione o l’attività d’impresa.
5. Nel caso di assegnazione a favore di un’impresa individuale, se l’assegnatario
vive in comunione legale dei beni, l’assegnazione è subordinata
all’espressa rinuncia da parte del coniuge, nell’atto unilaterale
d’obbligo di cui al comma 4, che l’immobile oggetto di assegnazione
entri a far parte della comunione legale dei beni.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 1 un immobile può:
a) essere assegnato ad un’impresa di locazione finanziaria, che nell’atto
unilaterale d’obbligo di cui al comma 4 si obbliga a realizzare impianti
aziendali e a darli in locazione a imprese;
b) essere assegnato ad un’impresa che controlla in misura non inferiore
al 51 per cento una società che esercita attività ammessa in zona
produttiva nell’immobile da assegnare o che è controllata, nella
stessa misura, dalla società operativa ovvero collegata con la stessa
in modo tale che esista una coincidenza dell’assetto societario di almeno
il 51 per cento. Qualora non vengano rispettati gli obblighi assunti con l’atto
unilaterale d’obbligo di cui al comma 4, tutte le imprese coinvolte rispondono
in solido per le sanzioni.
7. L’ente assegnante può provvedere all’assegnazione anche
mediante permuta, se del caso con conguaglio. Qualora il proprietario dell’immobile
da permutare abbia messo lo stesso regolarmente a disposizione di un terzo per
l’esercizio di un’attività produttiva, al proprietario può
essere trasferito, tramite permuta, un immobile libero da vincoli, con contemporanea
assegnazione dell’immobile acquistato all’esercente l’attività
produttiva. 8. Qualora l’assegnazione sia disposta con diritto di superficie,
in concessione o in locazione, l’ente assegnante può richiedere
una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi di cui al comma 4. 9. La
deliberazione di assegnazione costituisce titolo per l’iscrizione del
diritto di proprietà o del diritto di superficie nel libro fondiario.
In base alla deliberazione vengono annotati nel libro fondiario, a carico dell’immobile
assegnato, il vincolo di destinazione d’uso per insediamenti produttivi,
gli obblighi previsti dalla legge ai sensi dell’articolo 49-ter e la responsabilità
solidale di cui all’articolo 50, comma 2. Il vincolo di destinazione d’uso
rimane in vigore fino alla modifica della destinazione urbanistica della zona
nel piano urbanistico comunale. In tal caso l’ente assegnante provvede
anche alla cancellazione dell’annotazione nel libro fondiario.
10. Tutte le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni
senza previo esproprio di cui all’articolo 46, comma 3. Si può
prescindere anche dall’assegnazione in presenza di un immobile, destinato
a un impianto ammesso in zona produttiva e che già veniva utilizzato
a scopo produttivo, che non è stato espropriato.”
9. Dopo l’articolo 49 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 49-bis e 49-ter:
“Art. 49-bis (Prezzo d’assegnazione) - 1. Il prezzo di assegnazione
è determinato dall’ente assegnante sulla base della stima del valore
di mercato effettuata annualmente dall’Ufficio Estimo provinciale. Il
prezzo di assegnazione tiene conto:
a) della diminuzione del valore determinata dagli obblighi di legge di cui all’articolo
49-ter;
b) dei costi eventualmente sostenuti dall’ente assegnante per la predisposizione
del piano di attuazione di cui all’articolo 47 e per l’urbanizzazione
di cui all’articolo 48;
c) delle agevolazioni spettanti all’impresa per l’acquisto e l’urbanizzazione
dell’immobile.
2. L’impresa assegnataria corrisponde il prezzo di assegnazione, previa
richiesta dell’ente assegnante, entro i termini stabiliti per il pagamento.
3. Prima dell’assegnazione, ai sensi dell’articolo 49, comma 3,
l’ente assegnante può richiedere alle imprese individuate come
assegnatarie un acconto nella misura massima del 25 per cento del prezzo di
assegnazione previsto. In caso di rinuncia all’assegnazione da parte delle
imprese individuate come assegnatarie, quest’importo o una parte a copertura
delle spese viene trattenuto dall’ente assegnante a titolo di sanzione
per l’aggravio e il ritardo causati alla procedura di assegnazione. 4.
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 50,
allegate tabelle A e B, dal prezzo d’assegnazione vengono dedotte anche
le agevolazioni concesse direttamente all’impresa assegnataria per l’acquisto
dell’immobile.
Art. 49-ter (Obblighi di legge per l’assegnatario) - 1. Gli immobili assegnati
e gli edifici ivi realizzati devono essere adibiti all’esercizio di attività
ammesse in zone produttive. Per venti anni dalla loro assegnazione non possono
essere alienati, affittati o locati e sugli stessi non possono essere costituiti
diritti reali o altri diritti di godimento. La cessione da parte di società
di persone o di società di capitali assegnatarie di quote, partecipazioni
o azioni è consentita nella misura massima del 49 per cento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le imprese assegnatarie, previa
comunicazione, possono:
a) affittare, locare o concedere diritti di godimento ad imprese che svolgono
attività ammessa nella zona produttiva, nella misura massima del 15 per
cento dell’immobile assegnato o del volume edilizio ivi realizzato;
b) costituire ipoteche a garanzia dei finanziamenti relativi all’attività
aziendale e servitù di pubblico interesse;
c) cedere o affittare l’immobile assegnato insieme all’impresa a
parenti fino al terzo grado, ad affini fino al terzo grado in linea retta o
al coniuge di uno dei titolari dell’impresa;
d) cedere l’immobile assegnato per l’esercizio di un’attività
ammessa in zona produttiva a società che partecipano all’impresa
assegnataria per almeno il 51 per cento, a società che sono partecipate
dall’impresa assegnataria per almeno il 51 per cento o a società
che sono collegate con l’assegnataria in modo che vi sia una coincidenza
dell’assetto societario di almeno il 51 per cento.
3. Le imprese assegnatarie, previa richiesta, possono derogare alle disposizioni
di cui al comma 1:
a) quando la realizzazione del complesso aziendale viene affidata ad un’impresa
di locazione finanziaria tramite costituzione del diritto di superficie;
b) quando la proprietà dell’area assegnata e/o dell’edificio
ivi realizzato viene ceduta a un’impresa di locazione finanziaria al fine
di ottenere un finanziamento tramite leasing;
c) quando il proseguimento dell’attività aziendale da parte dell’impresa
assegnataria diventa impossibile o sia seriamente compromesso a causa di un
incidente, di pensionamento, di malattia o di morte;
d) in casi motivati cui si riconduce un’importanza straordinaria e strategica
sotto il profilo dei posti di lavoro e del tessuto economico.”
10. L’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 50 (Sanzioni) - 1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli relativi alle zone produttive si applicano le sanzioni
di cui alle allegate tabelle A e B.
2. Nel caso in cui, prima del decorso del termine obbligatorio di venti anni,
l’impresa assegnataria alieni in tutto o in parte l’immobile assegnato
o l’edificio ivi realizzato, o costituisca diritti reali sugli stessi
o ceda quote, partecipazioni o azioni, l’impresa assegnataria e l’acquirente
rispondono in solido nei confronti dell’ente assegnante per il pagamento
delle sanzioni.
3. Qualora l’assegnatario abbia pagato le sanzioni previste, si può
prescindere dalla revoca dell’assegnazione in caso di fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata nonché liquidazione coatta amministrativa.
4. Qualora l’impresa assegnataria alieni l’immobile assegnato e
gli edifici ivi realizzati a causa di una crescita dimensionale dell’attività
tale da rendere necessario il trasferimento della sede dell’azienda, se
quest’ultimo non avviene in altre province o all’estero, o a causa
dell’incompatibilità dell’attività dell’impresa
con le altre attività esercitate nella zona, l’ente assegnante
può ridurre le sanzioni previste del 50 per cento.”
11. Dopo l’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 50-bis (Revoca dell’assegnazione) - 1. Nei casi di cui all’articolo
50, allegata tabella A, l’assegnazione viene revocata. La deliberazione
di revoca costituisce titolo per l’iscrizione del diritto di proprietà
a favore dell’ente assegnante o per la cancellazione del diritto di superficie
nel libro fondiario.
2. Deliberata la revoca, tutti i diritti relativi ai beni immobili interessati
si possono far valere non più sui medesimi, ma sull’importo dovuto
per la restituzione. L’ente competente notifica entro 60 giorni la delibera
di revoca a tutti i creditori risultanti dal libro fondiario al momento della
revoca stessa. In caso di controversie, il relativo importo rimane depositato
presso il tesoriere dell’ente fino alla definizione delle stesse. L’ente
assegnante può pagare il relativo importo verso prestazione di una garanzia
ritenuta idonea.
3. La Giunta provinciale può stabilire un termine entro il quale il comune
o i comuni consorziati devono avviare la procedura di revoca, con riserva d’intervento
sostitutivo ai sensi dell’ordinamento dei comuni. 4. In caso di revoca
dell’assegnazione ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella A,
lettere a), b) o c), il prezzo dovuto all’assegnatario per la restituzione
dell’immobile è pari a quello corrisposto dal medesimo in sede
di assegnazione. L’importo per le eventuali opere di urbanizzazione o
per gli eventuali edifici ivi realizzati consiste nel giusto prezzo che gli
stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale, avrebbero avuto in
una libera contrattazione di compravendita al momento della revoca. Dagli importi
di cui sopra vanno detratti i vantaggi economici di qualsiasi genere concessi
da enti pubblici per l’acquisizione e l’apprestamento dell’immobile
e la costruzione degli edifici, così come il 30 per cento del valore
di mercato stimato, a titolo di sanzione, per il mancato rispetto di quanto
dichiarato nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo
49, comma 4. 5. L’ente assegnante può procedere alla revoca dell’assegnazione
anche in caso di cessazione dell’attività o di interruzione dell’attività
per più di due anni, ai sensi dell’articolo 50, allegata tabella
A, lettera d), se l’interruzione non è determinata dalla ristrutturazione
o riorganizzazione dell’impresa. In tal caso il prezzo dovuto all’impresa
interessata per la restituzione dell’immobile nonché per gli eventuali
edifici già esistenti sull’immobile al momento dell’assegnazione
è pari a quello corrisposto dalla medesima in sede di assegnazione, rivalutato
in base agli indici del costo della vita accertati dall’Istituto provinciale
di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. L’importo per
le opere di urbanizzazione o per gli edifici eventualmente costruiti consiste
nel giusto prezzo che gli stessi, a giudizio dell’ufficio estimo provinciale,
avrebbero avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della
revoca dell’assegnazione. Dall’importo così determinato vanno
detratti a titolo di sanzione, per il mancato utilizzo dell’immobile assegnato,
gli importi che l’impresa interessata avrebbe dovuto pagare all’ente
assegnante in caso di vendita dell’immobile stesso al momento dell’interruzione
dell’attività, nonché i vantaggi economici di qualunque
genere concessi da enti pubblici per la realizzazione degli edifici.”
12. L’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 51 (Procedura contrattuale) - 1. In casi particolarmente motivati
gli enti competenti per le aree produttive possono prescindere in tutto o in
parte dall’esproprio degli immobili e possono stipulare con i proprietari
degli immobili o con coloro che su questi ultimi abbiano un diritto reale di
godimento di durata almeno decennale - direttamente o tramite la società
Business Location Alto Adige - un contratto di durata decennale. Un analogo
contratto può essere stipulato anche fra la società Business Location
Alto Adige, quale proprietaria dell’immobile, e l’impresa che si
deve insediare.
2. Il contratto disciplina le condizioni fondamentali di utilizzo dell’immobile
a tutela del raggiungimento degli obiettivi urbanistici e di politica economica.
In particolare esso disciplina:
a) il termine entro il quale dovrà essere iniziata l’attività
ammessa in zona produttiva e il proseguimento della stessa;
b) l’eventuale esclusione di determinate attività e l’eventuale
obbligo di rispettare particolari limitazioni e standard ambientali e standard
per le emissioni;
c) la predisposizione del piano di attuazione e la realizzazione dell’urbanizzazione
dell’immobile con l’obbligo di cedere le aree necessarie per la
realizzazione delle infrastrutture e di partecipare proporzionalmente ai costi
di urbanizzazione;
d) in caso di alienazione, l’obbligo di prevedere nel relativo atto di
cessione il subentro dell’acquirente nel contratto in oggetto;
e) le sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali;
f) l’opzione d’acquisto ai sensi del comma 3 e il diritto di prelazione
di cui al comma 4.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lettere
a) e b), all’ente competente è riconosciuta per la durata del contratto
un’opzione di acquisto dell’immobile e degli edifici ivi realizzati.
Il prezzo di acquisto corrisponde al valore di mercato stimato, ridotto del
30 per cento a titolo di sanzione.
4. In caso di alienazione dell’immobile e degli edifici ivi realizzati,
entro 10 anni dalla sottoscrizione del contratto, all’ente competente
spetta un diritto di prelazione. Tale diritto di prelazione viene iscritto nel
libro fondiario.”
13. Dopo l’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 51-bis e 51-ter:
“Art. 51-bis (Business Location Alto Adige) - 1. La società Business
Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge
provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione territoriale
dell’Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come
l’incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati,
in particolar modo tramite l’insediamento di imprese produttive con possibilità
di futuro sviluppo. 2. I principali ambiti di intervento della società
sono la promozione territoriale dell’Alto Adige, l’acquisto e l’amministrazione
di immobili produttivi, l’insediamento di imprese e l’urbanizzazione
delle zone produttive. Gli enti competenti per le zone produttive possono delegare
alla società Business Location Alto Adige l’espletamento di fasi
della procedura di assegnazione e di quella contrattuale.
3. L’insediamento delle imprese ad opera della società Business
Location Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all’articolo
51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono particolare attenzione
all’insediamento di quelle imprese che, conformemente al programma provinciale
per l’innovazione, operano in settori di rilievo strategico da un punto
di vista politico-economico. Nelle zone produttive di interesse comunale la
società Business Location Alto Adige può insediare imprese solo
su richiesta o con il consenso del comune interessato.
4. Ai fini dell’insediamento di imprese e dell’acquisizione di investimenti
diretti di imprese, la società può, nell’ambito di un programma
annuale approvato dalla Giunta provinciale, acquisire, costruire o demolire,
utilizzare o rendere utilizzabili immobili produttivi. La Giunta Provinciale
può trasferire, anche a titolo gratuito, alla società Business
Location Alto Adige la proprietà o la disponibilità di immobili.
Art. 51-ter (Disposizioni transitorie) - 1. Qualora imprese in zone per insediamenti
produttivi, scaduti tutti i vincoli connessi all’assegnazione, interrompano
l’attività aziendale per oltre tre anni, gli enti competenti per
la zona produttiva possono stabilire un termine entro il quale deve essere ripresa
l’attività aziendale. Decorso inutilmente il termine stabilito
può essere avviata la procedura di esproprio, salvo che l’interruzione
dell’attività aziendale sia determinata dall’attuazione di
progetti di ristrutturazione o di riconversione dell’azienda.
2. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 49-ter e 50, che siano più
favorevoli per l’assegnatario, sono applicabili anche retroattivamente
ad assegnazioni già disposte e sostituiscono quelle parti delle convenzioni
già stipulate che non siano compatibili con le stesse. 3. Le disposizioni
di cui all’articolo 50-bis si applicano ai procedimenti di revoca avviati
dopo l’entrata in vigore di tale articolo. 4. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano alle procedure di assegnazione per le quali all’entrata
in vigore dell’articolo 49, comma 4, non sia ancora stata sottoscritta
la convenzione prevista. Ai sensi dell’articolo 49, comma 4, la convenzione
è sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo. 5. Le disposizioni
di cui all’articolo 51 si applicano alle zone produttive per le quali
all’entrata in vigore di tale articolo non sia ancora stata avviata alcuna
procedura di esproprio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44, comma 3, 44-quater, comma 1, e 46,
comma 2, si applicano alle zone produttive per le quali al momento dell’entrata
in vigore di tali articoli non sia ancora stata adottata la proposta del piano
di attuazione.
7. Le disposizioni di cui all’articolo 47 trovano applicazione per le
zone produttive per le quali all’entrata in vigore di tale articolo non
sia ancora stata avviata la procedura per la predisposizione del piano d’attuazione.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle
zone per insediamenti produttivi già ed ancora definite di completamento
o di espansione nei piani urbanistici comunali.”
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
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