Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 28
Art. 28
1. Dopo l’articolo 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:“Art. 128-ter (Affitto di camere e appartamenti per ferie) - 1. Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l’utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa ulteriori criteri e l’entità dell’ampliamento ammissibile.
2. La concessione edilizia per l’ampliamento è rilasciata previa presentazione di un atto unilaterale d’obbligo che autorizza il sindaco a far annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione dell’edificio all’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. Il vincolo ha una durata di 20 anni.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all’80 per cento del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in caso di cessazione dell’attività deve essere annotato il vincolo di cui all’articolo 79.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Art. 1Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
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Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33


