Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 16

Art. 16

1. Il comma 1 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La concessione è data dal sindaco a chi abbia il titolo per richiederla, previo parere della commissione edilizia comunale e con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui alla presente legge, in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio.”
2. Il comma 2 dell’articolo 70 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia o del comune, la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai competenti organi dell’amministrazione.”
3. L’articolo 71 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
“Art. 71 (Concessione in deroga) - 1. Il rilascio di concessioni edilizie in applicazione di disposizioni che consentono alle amministrazioni di derogare alle norme del regolamento edilizio e alle norme di attuazione dei piani urbanistici, è subordinato al preventivo nulla osta dell’assessore provinciale competente, della ripartizione provinciale ai beni culturali nonché dell’autorità preposta alla tutela della strada, in quanto competenti. 2. Le concessioni in deroga di cui al comma 1 possono essere rilasciate per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico nonché, in caso di necessità derivante da ritrovamenti archeologici, anche per edifici ed impianti diversi.”

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Art. 1
Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
Articolo 17 - Art. 17
Articolo 18 - Art. 18
Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33

Sorry. No data so far.