Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 19
Art. 19
1. I commi 3 e 6 dell’articolo 84 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili soggetti a vincolo di tutela storico-artistica o di tutela del paesaggio, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
6. È comunque dovuto il contributo di concessione.”
2. I commi 3 e 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione nella misura del 15 per cento nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73. 3-bis. Qualora la costruzione abusivamente realizzata sia conforme solamente al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati, la concessione in sanatoria può essere rilasciata solamente qualora venga pagato il contributo di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione nella misura del 15 per cento nonché una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria corrisponde al 50 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”
3. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies:
“3-ter. Qualora si tratti di costruzioni che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, per ogni metro quadrato di superficie coperta un importo pari al cinque per cento del costo di costruzione per metro quadrato di cui all’articolo 73.
3-quater. Se si tratta di costruzioni abusive che comportano un cambiamento di destinazione d’uso, dall’importo determinato ai sensi dei commi 3 e 3-bis possono essere detratti gli importi dei contributi di urbanizzazione già versati al comune per la medesima opera.
3-quinquies. Se si tratta di opere e interventi non valutabili in termini di superficie coperta o di cubatura, la concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solamente se viene versato al comune, a titolo di sanzione pecuniaria, un importo pari al due per cento del costo di costruzione e comunque nella misura minima di euro 1.000.”
4. Il comma 1 dell’articolo 86 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:
„1. Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari nonché il numero di queste ultime e sempre che non si tratti di immobili soggetti a vincolo di tutela storico - artistica o di tutela del paesaggio.”
5. Il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. In caso di annullamento della concessione edilizia e qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative, il sindaco applica per le costruzioni eseguite o per parti di esse una sanzione pecuniaria pari all’80 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73. Nel caso in cui la costruzione costituisca abitazione per il fabbisogno abitativo primario del richiedente e costui assuma gli obblighi relativi all’edilizia convenzionata di cui all’articolo 79, la sanzione pecuniaria è pari al 60 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73.”
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