Articolo Normativa

Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, N. 13, recante "Legge urbanistica provinciale"

Articolo 12

Art. 12

1. Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13, è così sostituito:
“1. Decorsi i termini assegnati ai proprietari nel programma pluriennale di attuazione di cui all’articolo 24, il consiglio comunale delibera di provvedere d’ufficio al piano di attuazione, compreso lo schema per la costituzione della comunione, e/o per la divisione materiale dei terreni; la delibera divenuta esecutiva è notificata ai proprietari.”
2. Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:
“Art. 41-bis (Aumento della densità edilizia) - 1. Se in una zona di espansione per l’edilizia residenziale successivamente all’avvenuta approvazione del piano di attuazione viene aumentata la densità edilizia, per l’adeguamento del piano di attuazione e per il rilascio delle concessioni edilizie devono essere osservate le disposizioni del presente articolo.
2. Per la nuova cubatura devono essere versati gli oneri di urbanizzazione nella misura prevista dal rispettivo regolamento di esecuzione del comune.
3. Sulle aree riservate all’edilizia residenziale privata, se la cubatura esistente è sottoposta all’obbligo del convenzionamento, anche l’ulteriore cubatura è soggetta a tale disciplina. Se l’ulteriore cubatura è utilizzata per ampliare un’abitazione esistente, quest’ultima è soggetta integralmente alle disposizioni di cui all’articolo 79.
4. Sulle aree riservate all’edilizia abitativa agevolata si applica la seguente disciplina:
a) l’ulteriore cubatura può essere utilizzata soltanto per i progetti previsti dall’articolo 86, comma 7, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche;
b) il vincolo sociale di cui agli articoli 62 e 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e deve essere annotato nuovamente nel libro fondiario;
c) il vincolo riguarda l’abitazione ampliata e l’abitazione connessa.”

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Art. 1
Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
Articolo 17 - Art. 17
Articolo 18 - Art. 18
Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33

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