Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 27
Art. 27
1. Il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:“7. Nel caso di ampliamento della superficie lorda di piano per l’ampiamento quantitativo di pubblici esercizi è necessario il rilascio della concessione edilizia che è condizionata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il sindaco viene autorizzato ad annotare nel libro fondiario il vincolo che la costruzione è destinata a pubblico esercizio. Il vincolo ha durata ventennale. L’atto d’obbligo vale anche per i progetti di variante non essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e per i quali la concessione edilizia viene rilasciata entro tre anni dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo. Decorso tale termine, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario.”
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“7-bis. L’annotazione tavolare della destinazione a pubblico esercizio ha come conseguenza che gli edifici aziendali, compresa l’area di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile. Il relativo vincolo di non frazionabilità della durata ventennale è annotato nel libro fondiario a cura del sindaco. Il vincolo ventennale di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario anche per gli esercizi di cui all’articolo 29, comma 7, e all’articolo 107, comma 11. Decorso tale termine ovvero in caso di distacco e alienazione di parti del compendio immobiliare previo nulla osta della giunta provinciale, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del relativo vincolo nel libro fondiario. A pena di nullità gli atti aventi per oggetto il distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta della Giunta provinciale. Con delibera della Giunta provinciale vengono definiti i criteri per il rilascio di tale nulla osta.”
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