Legge Provinciale Bolzano 2/7/2007 n. 3
Articolo 17
Art. 17
1. L’articolo 75 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, é così sostituito:“Art. 75 (Determinazione del contributo sul costo di costruzione) - 1. La quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è variabile fino al tre per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all’articolo 73 ed è determinata dal consiglio comunale con regolamento, tenendo conto in particolar modo della destinazione d’uso e dell’ubicazione delle costruzioni. Per la costruzione di edifici con destinazione “abitazione” la quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione ammonta al 15 per cento del costo di costruzione, salvo diversa disciplina nel regolamento comunale; il volume abitativo nella sede del maso chiuso, eccedente quello esonerato dalla quota del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione, è soggetto ad un contributo fino al tre per cento.
2. Agli effetti della presente legge si distinguono le seguenti destinazioni d’uso di costruzioni:
a) abitazione;
b) attività terziaria eccettuato il commercio;
c) commercio al dettaglio;
d) attività produttiva e commercio all’ingrosso;
e) agricoltura;
f) opere di interesse pubblico;
g) abitazione convenzionata.
3. Cambiamenti di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie di cui al comma 2 sono urbanisticamente rilevanti e quindi il cambiamento di destinazione d’uso di costruzioni esistenti nonché di aree, anche se attuato senza interventi edilizi, è considerato variante essenziale ai sensi dell’articolo 82, comma 2, e, se attuato senza concessione edilizia, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di costruzione delle parti dell’opera rispettivamente dei costi di costruzione in misura semplice delle aree abusivamente trasformate stabilito in base all’articolo 73. Agli effetti della presente legge la locazione temporanea di uffici alla pubblica amministrazione non è considerata cambiamento della destinazione d’uso.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono stabilite le attività economiche che possono essere esercitate anche nelle abitazioni.”
2. L’articolo 76 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, è così sostituito:
“Art. 76 (Esonero dal contributo sul costo di costruzione) - 1. La quota
del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è
comunque dovuta nei seguenti casi:
a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all’articolo 107, comma
1, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda;
b) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima
di 495 metri cubi;
c) per il volume demolito e ricostruito, qualora non venga modificata la destinazione
urbanistica;
d) per la cubatura soggetta al vincolo di cui all’articolo 79;
e) per edifici e attrezzature pubblici.
2. L’esenzione di cui alla lettera b) del comma 1 è applicabile
esclusivamente a favore di persone che abbiano la loro residenza anagrafica
in un comune del territorio provinciale, non siano proprietarie, usufruttuarie
o titolari del diritto d’uso su un alloggio della dimensione minima di
495 metri cubi e che non abbiano mai fruito dell’esenzione qui prevista.
Se il richiedente è proprietario di un’abitazione la cui dimensione
è inferiore a 495 metri cubi e non ha mai fruito dell’esonero dal
contributo sul costo di costruzione ovvero ha già usufruito di tale esonero
anche se non è piú proprietario di detta abitazione, il previsto
esonero viene applicato sulla differenza. Il richiedente la concessione deve
allegare alla domanda la relativa dichiarazione e impegnarsi a trasferire la
propria residenza nell’abitazione a lavori ultimati. Se, entro un anno
dal rilascio della licenza d’uso, la residenza non è stata trasferita
nell’abitazione, è dovuta la quota del contributo di concessione
commisurato al costo di costruzione.
3. Chi acquista un’abitazione, è in possesso dei requisiti e adempie
alle condizioni di cui al comma 2, ha diritto al rimborso della quota del contributo
di concessione commisurata al costo di costruzione per tale abitazione fino
a 495 metri cubi, purché l’acquisto avvenga entro un anno dal rilascio
della licenza d’uso rispettivamente dal pagamento della quota del contributo
di concessione commisurata al costo di costruzione.”
3. Il comma 1 dell’articolo 77 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“1. I volumi tecnici e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti
alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione
delle barriere architettoniche possono essere realizzati in deroga agli indici
di edificazione contenuti nei piani urbanistici comunali o nei piani di attuazione
e sono esenti dal contributo di concessione di cui all’articolo 73. Sono
altresì esentati dal contributo di concessione di cui all’articolo
73 i volumi tecnici derivanti da nuovi impianti o da modifiche di impianti esistenti,
realizzati a partire dal 1° gennaio 1996 da imprese industriali per adeguarsi
alle prescrizioni delle vigenti normative in materia ecologica.”
4. Il comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, è così sostituito:
“3. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo, per la cubatura destinata
alle attività produttive o al commercio all’ingrosso, il contributo
di urbanizzazione secondaria non è dovuto, se il richiedente la concessione
mediante atto unilaterale d’obbligo autorizza il comune ad annotare nel
libro fondiario il vincolo di costruzione destinata ad impianto produttivo.
Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d’uso
a cura del comune e a spese del concessionario.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Art. 1Articolo 2 - Art. 2
Articolo 3 - Art. 3
Articolo 4 - Art. 4
Articolo 5 - Art. 5
Articolo 6 - Art. 6
Articolo 7 - Art. 7
Articolo 8 - Art. 8
Articolo 9 - Art. 9
Articolo 10 - Art. 10
Articolo 11 - Art. 11
Articolo 12 - Art. 12
Articolo 13 - Art. 13
Articolo 14 - Art. 14
Articolo 15 - Art. 15
Articolo 16 - Art. 16
Articolo 17 - Art. 17
Articolo 18 - Art. 18
Articolo 19 - Art. 19
Articolo 20 - Art. 20
Articolo 21 - Art. 21
Articolo 22 - Art. 22
Articolo 23 - Art. 23
Articolo 24 - Art. 24
Articolo 25 - Art. 25
Articolo 26 - Art. 26
Articolo 27 - Art. 27
Articolo 28 - Art. 28
Articolo 29 - Art. 29
Articolo 30 - Art. 30
Articolo 31 - Art. 31
Articolo 32 - Art. 32 - Norme transitorie
Articolo 33 - Art. 33
