Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 24
Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE
CAPO I - ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)
1. Entro il 30 ottobre 2020, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la
semplificazione per il periodo
2020-2023, concernente le linee di
indirizzo e
il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di
coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla
Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. (3)
1-bis. Entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali,
sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le
associazioni professionali, completano la ricognizione dei
procedimenti amministrativi al fine di individuare:
a) le attivita' soggette ad autorizzazione, giustificate da
motivi imperativi di interesse generale e le attivita' soggette ai
regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione;
b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
incidenti sulla liberta' di iniziativa economica ritenuti non
indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa
dell'Unione europea e quelli posti a tutela di principi e interessi
costituzionalmente rilevanti;
c) i procedimenti da semplificare;
d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di
procedimenti;
e) i procedimenti per i quali l'autorita' competente puo'
adottare un'autorizzazione generale;
f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti
per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. (4)
1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica
amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, all'Unione delle province d'Italia e all'Associazione
nazionale dei comuni italiani. (4)
2. Le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e
delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e
imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi
decreti. (3)
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e
delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574.
3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche
amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni regionali e
locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese
li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi
termini. (3)
[ 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le
procedure devono permettere il completamento della procedura, il
tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano
deve prevedere una completa informatizzazione.] (2)
4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza
unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero. (3)
4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 e' pubblicata nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa disponibile per la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro
sessanta giorni dalla sua approvazione.
4-ter. All'art. 62, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte utilizzando i
dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali". (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
(2) Comma abrogato dall'art. 64, DLGS 26/8/2016, n. 179.
(3) Comma modificato dall'art.15, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120.
(4) Comma aggiunto dall'art.15, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore