Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 22
Razionalizzazione delle autorita indipendenti
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
(Razionalizzazione delle autorita’ indipendenti)
1. I componenti dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei
dati personali, dell'Autorita' nazionale anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di
garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a " cinque anni.
2. " Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n.
262, dopo l'art. 29 e' aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). - 1. I componenti degli organi di vertice e i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, "
nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati "
ne' con societa' controllate da questi ultimi. I contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che " negli ultimi
due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di supporto. " Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione".
3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
apportate le seguenti modificazioni:
" 0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: " "due";
a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i
dirigenti";
b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di
supporto.".
4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli
organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa
stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che
assicurino la trasparenza e l'imparzialita' delle procedure e la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono nulle
le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in
essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli
obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non
previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del
personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e
successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "nonche' le
autorita' indipendenti,";
b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: "le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti:
"nonche' le autorita' indipendenti,".
" 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle
specifiche funzioni di singoli uffici;
c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i
componenti e il personale;
d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
e) presenza effettiva del personale nella sede principale non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.
9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei
criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno
solare successivo a quello della violazione il Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio,
individua uno o piu' edifici di proprieta' pubblica da adibire a
sede, eventualmente comune, delle relative autorita'. L'organismo
interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di
cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze
una somma corrispondente all'entita' dello scostamento o della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.
10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.
11. (Soppresso).
12. (Soppresso).
13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole "I
predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all'art. 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla
Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro
voti favorevoli.";
c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su
proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno
di quattro voti favorevoli.";
d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di
quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a
quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore