Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 21
Unificazione delle Scuole di formazione
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
(Unificazione delle Scuole di formazione)
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione
delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli
organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, l'Istituto diplomatico "Mario Toscano", la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le
funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del
comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione
della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono
soppresse;
2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti
nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri".
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la Scuola nazionale
dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art.
4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli
stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi
distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con
posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello
accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti
nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia' disposte,
autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore