Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 4
Mobilita obbligatoria e volontaria
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
(Mobilita’ obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste , pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i
posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale
delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di
mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri
dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art. 2103 del codice
civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, previa consultazione con le
confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con
figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione - delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Le risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento
di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14, del
decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12
milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.".
1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione
delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si
provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno
2015, a valere sui risparmi di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi - Casale, Rimini e
Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e
quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. E' abrogato l'art. 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore