Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 19
Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
(Soppressione dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorita’ nazionale anticorruzione)
1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al
venti per cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura
penale;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto
delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.
5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui
al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione
monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera g),
della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili
criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
di corruzione.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni
amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella
disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. Le stesse
somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito
internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle
suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata
utilizzazione.
7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il
presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di
comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della
predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere m)
e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai
progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto
trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono
piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita'
nazionale anticorruzione.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e
valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico
delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le
premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e
individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative
alla misurazione e valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e'
soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il
programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 , commi 4, 5 e 8,
della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore