Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 9
Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del
raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato
terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con
le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla
contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel
rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero
delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per
cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati
e procuratori dello Stato secondo le previsioni
regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai
sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento e' destinato
al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. (2)
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle
somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del
comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri
oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri di assegnazione
degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile
attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di
trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad
esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il
quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme
regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo
del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1
non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale
dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti a legislazione vigente e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. (1)
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(1) Articolo sostituito dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
(2) Comma modificato dall'art. 1, L 27/12/2017, n. 205.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore