Decreto Legge 24/6/2014 n. 90
Articolo 18
Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/8/2014, N. 114
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TITOLO I - MISURE URGENTI PER L’EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
CAPO II - MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana)
[1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo
dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare
entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse,
nonche' delle risorse umane e finanziarie, al tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo
regionale. ] (3)
[1-bis. Entro il 28 febbraio 2015 il Governo, sentito il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di
ciascuna sezione, nonche' del grado di informatizzazione. Alla
relazione e' allegato un piano di riorganizzazione, che prevede
misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e
l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto
della collocazione geografica, del carico di lavoro e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. (2) ] (3)
[2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art. 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi," sono soppresse;
b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata,"
sono soppresse. ] (3)
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti dal magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso il
Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4 della citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito
presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le
funzioni gia' esercitate dal citato magistrato delle acque da
trasferire alla citta' metropolitana di Venezia, in materia di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il
medesimo decreto sono individuate, altresi', le risorse umane,
finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.
4. All'art. 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto" fino a "Ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione". (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 11/8/2014, n. 114.
(2) Comma modificato dall'art. 2, DL 31/12/2014, n. 192.
(3) Comma abrogato dall'art. 20, DL 27/6/2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2015, n. 132.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioniArticolo 2 - Incarichi direttivi ai magistrati
Articolo 3 - Semplificazione e flessibilita nel turn over
Articolo 4 - Mobilita obbligatoria e volontaria
Articolo 5 - Assegnazione di nuove mansioni
Articolo 6 - Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza
Articolo 7 - Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni
Articolo 8 - Incarichi negli uffici di diretta collaborazione
Articolo 9 - Riforma degli onorari dellAvvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici
Articolo 10 - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria
Articolo 11 - Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali
Articolo 12 - Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita di volontariato a fini di utilita sociale
Articolo 13 - Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione
Articolo 14 - Conclusione delle procedure in corso per labilitazione scientifica nazionale
Articolo 15 - Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica
Articolo 16 - Nomina dei dipendenti nelle societa partecipate
Articolo 17 - Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa partecipale
Articolo 18 - Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per linnovazione e lAgenda digitale italiana
Articolo 19 - Soppressione dellAutorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dellAutorita nazionale anticorruzione
Articolo 20 - Associazione Formez PA
Articolo 21 - Unificazione delle Scuole di formazione
Articolo 22 - Razionalizzazione delle autorita indipendenti
Articolo 23 - Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni
Articolo 24 - Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard
Articolo 25 - Semplificazione per i soggetti con invalidita
Articolo 26 - Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche
Articolo 27 - Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria
Articolo 28 - Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e dei diritti di segreteria
Articolo 29 - Nuove norme in materia di iscrizione nellelenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Articolo 30 - Unita operativa speciale per Expo 2015
Articolo 31 - Modifiche allArt. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001
Articolo 32 - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nellambito della prevenzione della corruzione
Articolo 33 - Parere su transazione di controversie
Articolo 34 - Contabilita speciale per Expo Milano 2015
Articolo 35 - Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono lidentificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta o il controllo
Articolo 36 - Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Articolo 37 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera
Articolo 38 - Processo amministrativo digitale
Articolo 39 - Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici
Articolo 40 - Misure per lulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici
Articolo 41 - Misure per il contrasto allabuso del processo
Articolo 42 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo
Articolo 43 - Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile
Articolo 44 - Obbligatorieta del deposito telematico degli atti processuali
Articolo 45 - Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza
Articolo 46 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 47 - Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione
Articolo 48 - Vendita delle cose mobili pignorate con modalita telematiche
Articolo 49 - Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dellinvito al pagamento del contributo unificato
Articolo 50 - Ufficio per il processo
Articolo 51 - Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica
Articolo 52 - Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice
Articolo 53 - Norma di copertura finanziaria
Articolo 54 - Entrata in vigore