Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Articolo 20

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998

Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.
3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.
4. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.
               


             


               

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie

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