Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Articolo 12

Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998

Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 9 bis
Relazione biennale sullo stato acustico del comune
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della l.
447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.
2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.
3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.”.


               

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie