Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39
Articolo 3
Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
1. L’articolo 2 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Funzioni riservate alla Regione
1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:
a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005;
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995;
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.
h) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, della l.
447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all’articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 2 della L. 447/1995;
b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l’elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all’articolo 9 bis.
3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell’individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all’articolo 4.
4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del d.lgs.
194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.
5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti.”.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
