Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Articolo 2

Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998

Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 1 bis
Programmazione in materia di inquinamento acustico
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.
2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.”.
             

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie