Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39
Articolo 18
Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“Art. 15 bis
Comitato regionale di coordinamento
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:
a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante dell’ARPAT;
d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie