Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39
Articolo 9
Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all’approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:
a) il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;
b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“2 bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’accertamento dell’avvenuto superamento.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è abrogato.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie