Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39
Articolo 14
Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
1. L’articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Contributi regionali
1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:
a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
b) alle province per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;
d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005.
3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.”.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie