Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Articolo 14

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998

Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Contributi regionali

1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:
a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
b) alle province per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;
d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs.  194/2005.
3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.”.


               

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie