Legge Regionale Toscana 5/8/2011 n. 39
Articolo 7
Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “ed alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.
4. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:
“4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.”.
6. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente:
“a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;”.
7. Il comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:
“9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.”.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Modifiche allarticolo 1 della l.r. 89/1998
Articolo 2 - Inserimento dellarticolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 2 della l.r. 89/1998
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 89/1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 89/1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 89/1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 8 della l.r. 89/1998
Articolo 10 - Inserimento dellarticolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 9 della l.r. 89/1998
Articolo 12 - Inserimento dellarticolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 10 della l.r. 89/1998
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 89/1998
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 89/1998
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 89/1998
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 89/1998
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 19 - Inserimento dellarticolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 17 della l.r. 89/1998
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 17 bis della l.r. 89/1998
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 22 della l.r. 88/1998
Articolo 24 - Disposizioni transitorie
