Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137
Articolo 12
Disposizione temporale
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall’Unione europea.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dellattivita professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per laccesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per laccesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore