Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 11

Accesso alla professione notarile

Capo III - Disposizioni concernenti i notai

Accesso alla professione notarile

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell’Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell’Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea. 2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398,  e  successive modificazioni, e’ valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore