Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 9

Domicilio professionale

Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati

Domicilio professionale

1. L’avvocato deve avere un domicilio professionale nell’ambito del circondario di competenza territoriale dell’ordine presso cui e’ iscritto, salva la facolta’ di avere ulteriori sedi di attivita’ in altri luoghi del territorio nazionale.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore