Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 3

Albo unico nazionale

Capo I - Disposizioni generali

Albo unico nazionale

1.  Gli  albi  territoriali  relativi  alle   singole   professioni regolamentate, tenuti  dai  rispettivi  consigli  dell’ordine  o  del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti  disciplinari  adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi  territoriali  di  ogni  professione  forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per  via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni  rilevanti  ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
       

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore