Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137
Articolo 3
Albo unico nazionale
Capo I - Disposizioni generali
Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dellattivita professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per laccesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per laccesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore