Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 5

Obbligo di assicurazione

Capo I - Disposizioni generali

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni derivanti al  cliente  dall’esercizio  dell’attivita’  professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti  dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al momento dell’assunzione  dell’incarico,  gli  estremi  della  polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.  2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce illecito disciplinare.
3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione  di  cui  al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
       

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore