Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 6

Tirocinio per l’accesso

Capo I - Disposizioni generali

Tirocinio per l’accesso

1. Il tirocinio professionale  e’  obbligatorio  ove  previsto  dai singoli  ordinamenti  professionali,  e  ha  una  durata  massima  di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle  professioni  sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  Il  tirocinio consiste nell’addestramento,  a  contenuto  teorico  e  pratico,  del praticante, ed e’ finalizzato a conseguire  le  capacita’  necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.  2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio  territoriale  e’ tenuto  il  registro  dei  praticanti,  l’iscrizione  al   quale   e’ condizione per lo svolgimento del tirocinio  professionale.  Ai  fini dell’iscrizione nel registro  dei  praticanti  e’  necessario,  salva l’ipotesi di cui al comma 4,  secondo  periodo,  aver  conseguito  la laurea o il diverso titolo di istruzione  previsti  dalla  legge  per l’accesso alla professione regolamentata,  ferme  restando  le  altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque  anni  di anzianita’ di iscrizione all’albo, e’ tenuto  ad  assicurare  che  il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita’ e non  puo’ assumere la funzione per piu’ di tre  praticanti  contemporaneamente,
salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente  consiglio territoriale  sulla   base   di   criteri   concernenti   l’attivita’ professionale  del  richiedente  e  l’organizzazione  della   stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine  o  del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.  4. Il tirocinio puo’ essere svolto, in misura non superiore  a  sei mesi,  presso  enti  o  professionisti  di  altri  Paesi  con  titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio puo’ essere altresi’ svolto per i primi  sei  mesi,  in  presenza  di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, universita’ e  ricerca,  e  il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno  del  corso  di studio per il  conseguimento  della  laurea  necessaria.  I  consigli territoriali e le universita’ pubbliche e private  possono  stipulare convenzioni, conformi a quella di  cui  al  periodo  precedente,  per regolare i reciproci  rapporti.  Possono  essere  stipulate  analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli  ordini  o  collegi  e  il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di  laurea.  Resta  ferma  l’esclusione  delle  professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma  6,  del  decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  5. Il tirocinio puo’ essere  svolto  in  costanza  di  rapporto  di pubblico impiego ovvero di rapporto di  lavoro  subordinato  privato, purche’ le relative discipline prevedano modalita’ e orari di  lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul  rispetto  di  tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio.  6. Il tirocinio  professionale  non  determina  l’instaurazione  di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  occasionale,  fermo  quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27.
7.  L’interruzione  del  tirocinio  per  oltre  tre   mesi,   senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando  ricorre  un  giustificato  motivo, l’interruzione del tirocinio puo’ avere una durata  massima  di  nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto.  
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e  norme  deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9.  Il  tirocinio,  oltre  che  nella  pratica  svolta  presso   un professionista,  puo’  consistere  altresi’   nella   frequenza   con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I  corsi di formazione possono essere organizzati  anche  da  associazioni  di iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell’ordine o  collegio  disciplina  con regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita’ e le condizioni  per  l’istituzione  dei  corsi  di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta’  e  il pluralismo   dell’offerta   formativa   e   della   relativa   scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo  un  carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalita’ e le condizioni  per  la  frequenza  dei  corsi  di formazione da parte del praticante nonche’ quelle  per  le  verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da  professionisti  e  docenti  universitari,  in  pari   numero,   e
presieduta  da  un  docente  universitario,  in  modo  da   garantire omogeneita’  di  giudizio  su  tutto  il  territorio  nazionale.   Ai componenti  della  commissione  non   sono   riconosciuti   compensi, indennita’ o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante,  previa  verifica,  su  indicazione  del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneita’ dei  corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e’ applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale e’ compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il  certificato  perde efficacia  decorsi  cinque  anni  senza  che  segua  il   superamento dell’esame di Stato quando  previsto.  Quando  il  certificato  perde efficacia  il  competente  consiglio   territoriale   provvede   alla cancellazione del soggetto dal registro  dei  praticanti  di  cui  al comma 2.
13. Le  regioni,  nell’ambito  delle  potesta’  a  esse  attribuite dall’articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l’attribuzione di fondi per  l’organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, fermo quanto gia’ previsto dall’articolo  9,  comma 6,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore