Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Articolo 7

Formazione continua

Capo I - Disposizioni generali

Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione professionale,   nel   migliore   interesse   dell’utente   e   della collettivita’,  e   per   conseguire   l’obiettivo   dello   sviluppo
professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   La   violazione dell’obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  costituisce  illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati,  ai  fini  del comma 1, oltre che da ordini e  collegi,  anche  da  associazioni  di iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell’ordine  o  collegio  disciplina  con regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita’ e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo  di aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e l’organizzazione dell’attivita’ di aggiornamento a cura degli  ordini collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita’  di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita’ possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L’attivita’ di formazione,  quando  e’  svolta  dagli  ordini  e collegi, puo’ realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con altri soggetti.
6.  Le  regioni,  nell’ambito  delle  potesta’  a  esse  attribuite dall’articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l’attribuzione di fondi per  l’organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa  vigente  sull’educazione  continua  in medicina (ECM).
       

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dell’attivita’ professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per l’accesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore