Decreto Presidente della Repubblica 7/8/2012 n. 137
Articolo 4
Libera concorrenza e pubblicita informativa
Capo I - Disposizioni generali
Libera concorrenza e pubblicita’ informativa
1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicita’ informativa avente ad oggetto l’attivita’ delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicita’ informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
Articolo 2 - Accesso ed esercizio dellattivita professionale
Articolo 3 - Albo unico nazionale
Articolo 4 - Libera concorrenza e pubblicita informativa
Articolo 5 - Obbligo di assicurazione
Articolo 6 - Tirocinio per laccesso
Articolo 7 - Formazione continua
Articolo 8 - Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
Articolo 9 - Domicilio professionale
Articolo 10 - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per laccesso
Articolo 11 - Accesso alla professione notarile
Articolo 12 - Disposizione temporale
Articolo 13 - Invarianza finanziaria
Articolo 14 - Entrata in vigore