Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106
Allegato 36
Campi elettromagnetici
Campi elettromagnetici
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I(base)C). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).
Corrente indotta attraverso gli arti (I(base)L). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m(elevato)-1 = 4? 10(elevato)-7 T.
Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m(elevato)2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
- sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
TABELLA 1 - Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1).
Tutte le condizioni devono essere rispettate.
Intervallo di frequenza |
Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m2 |
SAR mediato sul corpo intero |
SAR localizzato (capo e tronco) |
SAR localizzato (arti) |
Densità di potenza |
|
(rms) |
(W/Kg) |
(W/Kg) |
(W/Kg) |
(W/m2) |
fino a 1 Hz |
40 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1 - 4 Hz |
40/f |
/ |
/ |
/ |
/ |
4 - 1000 Hz |
10 |
/ |
/ |
/ |
/ |
1000 Hz - 100 kHz |
f/100 |
/ |
/ |
/ |
/ |
100 kHz - 10 MHz |
f/100 |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10 MHz - 10 GHz |
/ |
0,4 |
10 |
20 |
/ |
10 - 300 GHz |
/ |
/ |
/ |
/ |
50 |
Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)(elevato)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata t(base)p la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2t(base)p).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f(elevato)1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
B. VALORI DI AZIONE
I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).
TABELLA 2 - Valori di azione (articolo 208, comma 2).
[valori efficaci (rms) imperturbati]
Intervallo di frequenza |
Intensità di campo elettrico |
Intensità di campo magnetico |
Induzione magnetica |
Densità di potenza onda piana |
Correnze di contatto |
Corrente indotta attraverso gli arti |
|
E(V/m) |
H(A/m) |
B(?T) |
S(base) eq (W/m2) |
I(base) C (mA) |
I(base) L(mA) |
0 - 1 Hz |
/ |
1,63 x 10 (elevato)5 |
2 x 10 (elevato)5 |
/ |
1,0 |
/ |
1 - 8 Hz |
20000 |
1,63 x 10 (elevato)5/fquadro |
2 x 10 (elevato)5/fquadro |
/ |
1,0 |
/ |
8 - 25Hz |
20000 |
2 x 10 (elevato)4/f |
2,5 x 10 (elevato)4/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,025 - 0,82 kHz |
500/f |
20/f |
25/f |
/ |
1,0 |
/ |
0,82 - 2,5 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
1,0 |
/ |
2,5 - 65 kHz |
610 |
24,4 |
30,7 |
/ |
0,4f |
/ |
65 - 100 kHz |
610 |
1600/f |
2000/f |
/ |
0,4f |
/ |
0,1 - 1 MHz |
610 |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
1 - 10 MHz |
610/f |
1,6/f |
2/f |
/ |
40 |
/ |
10 - 110 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
40 |
100 |
110 - 400 MHz |
61 |
0,16 |
0,2 |
10 |
/ |
/ |
400 - 2000 MHz |
3f (elevato)1/2 |
0,008f (elevato)1/2 |
0,01f (elevato)1/2 |
f40 |
/ |
/ |
2 - 300 GHz |
137 |
0,36 |
0,45 |
50 |
/ |
/ |
Note:
1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 e I(base)L devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f(elevato)1,05 minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)(elevato)1/2. Per gli impulsi di durata t(base)p la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t(base)p).
Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10(elevato)a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S(base)eq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S(base)eq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche allarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche allarticolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche allarticolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche allarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche allarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche allarticolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche allarticolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche allarticolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche allarticolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche allarticolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche allarticolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche allarticolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche allarticolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche allarticolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche allarticolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche allarticolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche allarticolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche allarticolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche allarticolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche allarticolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche allarticolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche allarticolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche allarticolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche allarticolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche allarticolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche allarticolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dellarticolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche allarticolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche allarticolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche allarticolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche allarticolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche allarticolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche allarticolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche allarticolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche allarticolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche allarticolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche allarticolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche allarticolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche allarticolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche allarticolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche allarticolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche allarticolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche allarticolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche allarticolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche allarticolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche allarticolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche allarticolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche allarticolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche allarticolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche allarticolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche allarticolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche allarticolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche allarticolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche allarticolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche allarticolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche allarticolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche allarticolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche allarticolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche allarticolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche allarticolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche allarticolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche allarticolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche allarticolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche allarticolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche allarticolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche allarticolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche allarticolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche allarticolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche allarticolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche allarticolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche allarticolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche allarticolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive