Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 36

Campi elettromagnetici

Campi elettromagnetici

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (I(base)C). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto è espressa in Ampere (A).

Corrente indotta attraverso gli arti (I(base)L). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).

Densità di corrente (J). È definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. È espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico. È una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. È espressa in Volt per metro (V/m).

Intensità di campo magnetico. È una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. È espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. È una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. È espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensità del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m(elevato)-1 = 4? 10(elevato)-7 T.

Densità di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed è espressa in Watt per metro quadro (W/m(elevato)2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unità di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unità di massa di tessuto corporeo ed è espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero è una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico, e la densità di potenza.

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

  • sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
  • fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
  • fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR;
  • fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.

TABELLA 1 - Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

Intervallo di frequenza

Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m2

SAR mediato sul corpo intero

SAR localizzato (capo e tronco)

SAR localizzato (arti)

Densità di potenza

 

(rms)

(W/Kg)

(W/Kg)

(W/Kg)

(W/m2)

fino a 1 Hz

40

/

/

/

/

1 - 4 Hz

40/f

/

/

/

/

4 - 1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 Hz - 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz - 10 MHz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz - 10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 - 300 GHz

/

/

/

/

50

Note:
1. f è la frequenza in Hertz.
2. I valori limite di esposizione per la densità di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v'è alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poiché i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densità di corrente più elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parità di condizioni di esposizione.
3. Data la non omogeneità elettrica del corpo, le densità di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densità di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)(elevato)1/2.
5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densità di corrente associata agli impulsi può essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densità di corrente indotta può essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata t(base)p la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2t(base)p).
6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato è pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con proprietà elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto può essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che può presentare difficoltà per le misurazioni fisiche dirette. Può essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purché le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.
8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite è rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.
9. Le densità di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f(elevato)1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondità di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densità di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.
10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

TABELLA 2 - Valori di azione (articolo 208, comma 2).

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza

Intensità di campo elettrico

Intensità di campo magnetico

Induzione magnetica

Densità di potenza onda piana

Correnze di contatto

Corrente indotta attraverso gli arti

 

E(V/m)

H(A/m)

B(?T)

S(base) eq (W/m2)

I(base) C (mA)

I(base) L(mA)

0 - 1 Hz

/

1,63 x 10 (elevato)5

2 x 10 (elevato)5

/

1,0

/

1 - 8 Hz

20000

1,63 x 10 (elevato)5/fquadro

2 x 10 (elevato)5/fquadro

/

1,0

/

8 - 25Hz

20000

2 x 10 (elevato)4/f

2,5 x 10 (elevato)4/f

/

1,0

/

0,025 - 0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 - 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 - 65 kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 - 100 kHz

610

1600/f

2000/f

/

0,4f

/

0,1 - 1 MHz

610

1,6/f

2/f

/

40

/

1 - 10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

/

40

/

10 - 110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 - 400 MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 - 2000 MHz

3f (elevato)1/2

0,008f (elevato)1/2

0,01f (elevato)1/2

f40

/

/

2 - 300 GHz

137

0,36

0,45

50

/

/

Note:
1. f è la frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.
2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 e I(base)L devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.
3. Per le frequenze che superano 10 GHz, S(base)eq , E(elevato)2, H(elevato)2, B(elevato)2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f(elevato)1,05 minuti (f in GHz).
4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)(elevato)1/2. Per gli impulsi di durata t(base)p la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2t(base)p). Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensità di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10(elevato)a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz. Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensità di campo e per 1000 nel caso della densità di potenza di onda piana equivalente.
5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, è necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.
6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, S(base)eq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per S(base)eq, o che l'intensità di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensità di campo alla frequenza portante.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive