Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 15

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b 2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

14.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

  1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
  2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
  3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
  4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

14.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.

Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;
alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilità;
rumore;
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive