Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106
Allegato 15
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b 2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:
a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
14.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
- Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
- Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
- Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
- I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.
14.2 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.
Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;
alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilità;
rumore;
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche allarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche allarticolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche allarticolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche allarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche allarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche allarticolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche allarticolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche allarticolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche allarticolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche allarticolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche allarticolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche allarticolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche allarticolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche allarticolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche allarticolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche allarticolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche allarticolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche allarticolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche allarticolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche allarticolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche allarticolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche allarticolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche allarticolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche allarticolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche allarticolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche allarticolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dellarticolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche allarticolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche allarticolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche allarticolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche allarticolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche allarticolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche allarticolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche allarticolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche allarticolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche allarticolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche allarticolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche allarticolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche allarticolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche allarticolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche allarticolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche allarticolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche allarticolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche allarticolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche allarticolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche allarticolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche allarticolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche allarticolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche allarticolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche allarticolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche allarticolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche allarticolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche allarticolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche allarticolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche allarticolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche allarticolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche allarticolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche allarticolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche allarticolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche allarticolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche allarticolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche allarticolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche allarticolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche allarticolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche allarticolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche allarticolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche allarticolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche allarticolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche allarticolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche allarticolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche allarticolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche allarticolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive