Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 6

Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

  1. DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonché per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.

  1. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NO

2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.
2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

  1. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE SERVONO A SOLLEVARE E MOVIMENTARE CARICHI

3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.
Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

  1. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE SERVONO A SOLLEVARE PERSONE

4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreché tale funzionalità risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.

  1. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DI DETERMINATE ATTREZZATURE DI LAVORO

5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.

  1. RISCHI PER ENERGIA ELETTRICA

6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.

  1. MATERIE E PRODOTTI INFIAMMABILI O ESPLODENTI

7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

  1. IMPIANTI ED OPERAZIONI DI SALDATURA O TAGLIO OSSIACETILENICA, OSSIDRICA, ELETTRICA E SIMILI

8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
8.4. È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.

  1. MACCHINE UTENSILI PER LEGNO E MATERIALI AFFINI

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.

  1. MACCHINE PER FILARE E SIMILI

Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. È altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive