Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106
Allegato 21
Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature di lavoro in quota
INTRODUZIONE
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi "specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratoribrreposti addetti a lavori in quota.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136 comma 8)
- INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
ISPESL;
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
- INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.
- INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 Organizzazione
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attività teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore più una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 Metodologia didattica
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.
- PROGRAMMA DEI CORSI PONTEGGI - 28 ore
|
Modulo giuridico - normativo (4 ore) |
Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni - Analisi dei rischi - Norme di buona tecnica e di buone prassi - Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri |
2 ore |
Titolo IV, capo II limitatamente ai «Lavori in quota» e Titolo IV, capo I «Cantieri» |
2 ore |
|
Modulo tecnico (10 ore) |
Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto |
4 ore |
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione |
2 ore |
Ancoraggi: tipologie e tecniche |
2 ore |
Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie |
2 ore |
|
Modulo pratico (14 ore) |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG) |
4 ore |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP) |
4 ore |
Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP) |
4 ore |
Elementi di gestione prima emergenza - salvataggio |
2 ore |
- VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:
- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
- MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.
- REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)
- INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno «Corpo dei VV.F.»;
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6«Ordinamento della professione di guida alpina».
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.
- INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
- DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116;
c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
- INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 Organizzazione
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei «formandi» da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unità. Per le attività pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4.2. Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo è strutturato in moduli:
- Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita all'esecuzione dell'attività lavorativa. I partecipanti devono conseguire l'idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneità si possono attivare azioni individuali di recupero.
- Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.
4.3 Metodologia didattica
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie «attive», che comportano la centralità dell'allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificità della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.
- PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
MODULO BASE - TEORICO - PRATICO (comune ai due indirizzi) |
Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali - presentazione di attrezzature e DPI) |
Durata complessiva: 12 ore |
Argomenti |
Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota. |
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall'alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.). |
DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi - b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia - c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità). |
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti. |
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro. |
Tecniche e procedure operative con accesso dall'alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta). |
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). |
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione. |
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. |
MODULO A - SPECIFICO PRATICO |
Per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali |
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi |
Durata complessiva: 20 ore |
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti |
Argomenti |
Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi). |
Applicazione di tecniche di posizionamento dell'operatore. |
Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi. |
Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). |
Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti. |
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche). |
Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.). |
Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali. |
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. |
MODULO B - SPECIFICO PRATICO |
Per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi |
Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi |
Durata complessiva: 20 ore |
Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti |
Argomenti |
Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza. |
Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti. |
Movimento all'interno della chioma. |
Posizionamento in chioma. |
Simulazione di svolgimento di attività lavorativa con sollevamento dell'attrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta. |
Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio. |
- VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica.
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovrà riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico frequentato.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
- MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
- REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione «Elenco delle certificazioni e attestazioni» del libretto formativo del cittadino, così come definito all'art. 2, comma 1 - lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per «PREPOSTI» con funzione di sorveglianza dei lavori», tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.
Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.
Sede di svolgimento: aula - lezioni frontali -> sito operativo/addestrativo -> tecniche e valutazione ancoraggi |
Durata complessiva: 8 ore |
Argomenti |
Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro. |
Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili. |
Organizzazione dell'attività di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nell'interazione con mezzi d'opera o attività di elitrasporto. |
Modalità di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative. |
Modalità di verifica dell'idoneità e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilità. |
Ruolo dell'operatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze. |
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione è inerente le tecniche già apprese, l'eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilità da parte dei docenti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche allarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche allarticolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche allarticolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche allarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche allarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche allarticolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche allarticolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche allarticolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche allarticolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche allarticolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche allarticolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche allarticolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche allarticolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche allarticolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche allarticolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche allarticolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche allarticolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche allarticolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche allarticolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche allarticolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche allarticolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche allarticolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche allarticolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche allarticolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche allarticolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche allarticolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dellarticolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche allarticolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche allarticolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche allarticolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche allarticolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche allarticolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche allarticolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche allarticolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche allarticolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche allarticolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche allarticolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche allarticolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche allarticolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche allarticolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche allarticolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche allarticolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche allarticolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche allarticolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche allarticolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche allarticolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche allarticolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche allarticolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche allarticolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche allarticolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche allarticolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche allarticolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche allarticolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche allarticolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche allarticolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche allarticolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche allarticolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche allarticolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche allarticolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche allarticolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche allarticolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche allarticolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche allarticolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche allarticolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche allarticolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche allarticolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche allarticolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche allarticolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche allarticolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche allarticolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche allarticolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche allarticolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive