Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106
Allegato 13
Prescrizioni
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.
4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2. Aerazione e temperatura
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione e zone di pericolo
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche allarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche allarticolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche allarticolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche allarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche allarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche allarticolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche allarticolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche allarticolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche allarticolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche allarticolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche allarticolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche allarticolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche allarticolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche allarticolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche allarticolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche allarticolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche allarticolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche allarticolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche allarticolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche allarticolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche allarticolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche allarticolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche allarticolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche allarticolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche allarticolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche allarticolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dellarticolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche allarticolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche allarticolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche allarticolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche allarticolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche allarticolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche allarticolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche allarticolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche allarticolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche allarticolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche allarticolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche allarticolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche allarticolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche allarticolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche allarticolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche allarticolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche allarticolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche allarticolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche allarticolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche allarticolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche allarticolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche allarticolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche allarticolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche allarticolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche allarticolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche allarticolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche allarticolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche allarticolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche allarticolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche allarticolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche allarticolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche allarticolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche allarticolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche allarticolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche allarticolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche allarticolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche allarticolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche allarticolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche allarticolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche allarticolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche allarticolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche allarticolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche allarticolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche allarticolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche allarticolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche allarticolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive