Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 18

Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

1. VIABILITA' NEI CANTIERI

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

2. PONTEGGI

2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2.3. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza può essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131.
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

3. TRASPORTO DEI MATERIALI

3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3. Montaggio degli elevatori
3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani «a bandiera» fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive