Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Allegato 19

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

Elementi

Tipo di verifica

Modalità di verifica

Misura adottata

GENERALE
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visivo
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
 
Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante
Visivo
Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto
TELAIO
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo verticalità montanti telaio
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento
 
Controllo spinotto di collegamento fra montanti
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo attacchi controventature: perni
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre:
 
e/o boccole
 
- Scartare l'elemento, o
 
 
 
- Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo orizzontalità traverso
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
CORRENTI E DIAGONALI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo linearità dell'elemento
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
IMPALCATI PREFABBRICATI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante
 
Controllo orizzontalità piani di calpestio
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo efficienza
Visivo:
Se il controllo è negativo:
 
dei sistemi di
- Integrità del
- Scartare l'elemento o
 
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
 
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura
 
BASETTE FISSE
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre accertare l'elemento
BASETTE REGOLABILI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo verticalità stelo
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di
Visivo e funzionale:
- Se i controlli, visivo e
 
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata
- Visivo: stato di conservazione della filettatura
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento
 
 
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento
 
 
 
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

Elementi

Tipo di verifica

Modalità di verifica

Misura adottata

GENERALE
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visivo
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
 
Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante
Visivo
Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto
MONTANTE
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante nel ponteggio
 
Controllo verticalità
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento
 
Controllo spinotto di collegamento fra montanti
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo attacchi elementi
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre:
 
 
 
- Scartare l'elemento, o
 
 
 
- Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
TRAVERSO
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità traverso
Visivo
Se il controllo è negativo scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento, o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
CORRENTI E DIAGONALI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo linearità dell'elemento
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
IMPALCATI PREFABBRICATI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo orizzontalità piani di calpestio
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo efficienza
Visivo:
Se il controllo è negativo:
 
dei sistemi di
- Integrità del
- Scartare l'elemento o
 
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
 
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura
 
BASETTE FISSE
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
BASETTE REGOLABILI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo verticalità stelo
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di
Visivo e funzionale:
- Se i controlli, visivo e
 
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata
- Visivo: stato di conservazione della filettatura
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento
 
 
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento
 
 
 
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

Elementi

Tipo di verifica

Modalità di verifica

Misura adottata

GENERALE
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Visivo
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio
TUBI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante nel ponteggio
 
Controllo verticalità
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento
GIUNTI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione
Visivo
Se il controllo è negativo, occorre scartare l'elemento
 
Controllo bulloni
Visivo e funzionale:
- Se il controllo visivo è
 
completi di dadi
- Visivo: stato di conservazione della filettatura
negativo occorre: sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del
 
 
- Funzionale:
giunto
 
 
regolare avvitamento del dado
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l'elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto
 
Controllo linearità martelletti
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo perno
Visivo e funzionale:
Se i controlli sono negativi
 
rotazione giunto girevole
- Visivo: parallelismo dei due nuclei
occorre scartare l'elemento
 
 
- Funzionale: corretta rotazione
 
IMPALCATI PREFABBRICATI (non strutturali)
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di conservazione della protezione contro la
Visivo
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
 
corrosione
 
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento
 
 
 
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio
 
Controllo orizzontalità piani di calpestio
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso
Visivo e/o funzionale
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo efficienza
Visivo:
Se il controllo è negativo:
 
dei sistemi di
- Integrità del
- Scartare l'elemento o
 
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento
 
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura
 
BASETTE FISSE
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
BASETTE REGOLABILI
Controllo marchio come da libretto
Visivo
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento
 
Controllo orizzontalità piatto di base
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo verticalità stelo
Visivo
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento
 
Controllo stato di
Visivo e funzionale:
- Se i controlli, visivo e
 
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata
- Visivo: stato di conservazione della filettatura
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento
 
 
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento
 
 
 
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi

Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite. Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

  • Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
  • Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
  • Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.

Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.

  • Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche all’articolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche all’articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche all’articolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche all’articolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche all’articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive