Decreto legislativo 3/8/2009 n. 106
Allegato 19
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle attrezzature in argomento.
1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
Elementi |
Tipo di verifica |
Modalità di verifica |
Misura adottata |
GENERALE |
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
Visivo |
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
|
Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante |
Visivo |
Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
TELAIO |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo verticalità montanti telaio |
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo |
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento |
|
Controllo spinotto di collegamento fra montanti |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo attacchi controventature: perni |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre: |
|
e/o boccole |
|
- Scartare l'elemento, o |
|
|
|
- Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo orizzontalità traverso |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
CORRENTI E DIAGONALI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo linearità dell'elemento |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
IMPALCATI PREFABBRICATI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante |
|
Controllo orizzontalità piani di calpestio |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo efficienza |
Visivo: |
Se il controllo è negativo: |
|
dei sistemi di |
- Integrità del |
- Scartare l'elemento o |
|
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed |
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura |
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |
|
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) |
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura |
|
BASETTE FISSE |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre accertare l'elemento |
BASETTE REGOLABILI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo verticalità stelo |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di |
Visivo e funzionale: |
- Se i controlli, visivo e |
|
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata |
- Visivo: stato di conservazione della filettatura |
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento |
|
|
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera |
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |
|
|
|
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |
B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
Elementi |
Tipo di verifica |
Modalità di verifica |
Misura adottata |
GENERALE |
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
Visivo |
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
|
Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante |
Visivo |
Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
MONTANTE |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante nel ponteggio |
|
Controllo verticalità |
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo |
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento |
|
Controllo spinotto di collegamento fra montanti |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo attacchi elementi |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre: |
|
|
|
- Scartare l'elemento, o |
|
|
|
- Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
TRAVERSO |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità traverso |
Visivo |
Se il controllo è negativo scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento, o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
CORRENTI E DIAGONALI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo linearità dell'elemento |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
IMPALCATI PREFABBRICATI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo orizzontalità piani di calpestio |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo efficienza |
Visivo: |
Se il controllo è negativo: |
|
dei sistemi di |
- Integrità del |
- Scartare l'elemento o |
|
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed |
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura |
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |
|
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) |
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura |
|
BASETTE FISSE |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
BASETTE REGOLABILI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo verticalità stelo |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di |
Visivo e funzionale: |
- Se i controlli, visivo e |
|
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata |
- Visivo: stato di conservazione della filettatura |
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento |
|
|
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera |
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |
|
|
|
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |
C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI
Elementi |
Tipo di verifica |
Modalità di verifica |
Misura adottata |
GENERALE |
Controllo esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale |
Visivo |
Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
TUBI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante nel ponteggio |
|
Controllo verticalità |
Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo |
Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento |
GIUNTI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione |
Visivo |
Se il controllo è negativo, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo bulloni |
Visivo e funzionale: |
- Se il controllo visivo è |
|
completi di dadi |
- Visivo: stato di conservazione della filettatura |
negativo occorre: sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del |
|
|
- Funzionale: |
giunto |
|
|
regolare avvitamento del dado |
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l'elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto |
|
Controllo linearità martelletti |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo perno |
Visivo e funzionale: |
Se i controlli sono negativi |
|
rotazione giunto girevole |
- Visivo: parallelismo dei due nuclei |
occorre scartare l'elemento |
|
|
- Funzionale: corretta rotazione |
|
IMPALCATI PREFABBRICATI (non strutturali) |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di conservazione della protezione contro la |
Visivo |
Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: |
|
corrosione |
|
- Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento |
|
|
|
- Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|
Controllo orizzontalità piani di calpestio |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso |
Visivo e/o funzionale |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo efficienza |
Visivo: |
Se il controllo è negativo: |
|
dei sistemi di |
- Integrità del |
- Scartare l'elemento o |
|
collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed |
sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura |
- Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |
|
irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura) |
- Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura |
|
BASETTE FISSE |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
BASETTE REGOLABILI |
Controllo marchio come da libretto |
Visivo |
Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|
Controllo orizzontalità piatto di base |
Visivo, ad esempio con un piano di riscontro |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo verticalità stelo |
Visivo |
Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|
Controllo stato di |
Visivo e funzionale: |
- Se i controlli, visivo e |
|
conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata |
- Visivo: stato di conservazione della filettatura |
funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento |
|
|
- Funzionale: regolare avvitamento della ghiera |
- Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |
|
|
|
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati. |
2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto 2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:
- Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Attuazione dellarticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 16 - Modifiche allarticolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 26 - Modifiche allarticolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 37 - Modifiche allarticolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 44 - Modifiche allarticolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 54 - Modifiche allarticolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 56 - Modifiche allarticolo 87 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 59 - Modifiche allarticolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 60 - Modifiche allarticolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 61 - Modifiche allarticolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 63 - Modifiche allarticolo 95 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 64 - Modifiche allarticolo 96 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 65 - Modifiche allarticolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 66 - Modifiche allarticolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 67 - Modifiche allarticolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 68 - Modifiche allarticolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 69 - Modifiche allarticolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 70 - Modifiche allarticolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 71 - Modifiche allarticolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 72 - Modifiche allarticolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 73 - Modifiche allarticolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 74 - Modifiche allarticolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 75 - Modifiche allarticolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 76 - Modifiche allarticolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 77 - Modifiche allarticolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 78 - Modifiche allarticolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 79 - Modifiche allarticolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 80 - Modifiche allarticolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 81 - Modifiche allarticolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 82 - Modifiche allarticolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 83 - Modifiche allarticolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 84 - Modifiche allarticolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 85 - Modifiche allarticolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 86 - Modifiche allarticolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 87 - Modifiche allarticolo 158 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 88 - Modifiche allarticolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 89 - Modifiche allarticolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 90 - Modifiche allarticolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 91 - Modifiche allarticolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 92 - Modifiche allarticolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 93 - Modifiche allarticolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 94 - Modifiche allarticolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 95 - Modifiche allarticolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 96 - Abrogazione dellarticolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 97 - Modifiche allarticolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 98 - Modifiche allarticolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 99 - Modifiche allarticolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 100 - Modifiche allarticolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 101 - Modifiche allarticolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 102 - Modifiche allarticolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 103 - Modifiche allarticolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 104 - Modifiche allarticolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 105 - Modifiche allarticolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 106 - Modifiche allarticolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 107 - Modifiche allarticolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 108 - Modifiche allarticolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 109 - Modifiche allarticolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 110 - Modifiche allarticolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 111 - Modifiche allarticolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 112 - Modifiche allarticolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 113 - Modifiche allarticolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 114 - Modifiche allarticolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 115 - Modifiche allarticolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 116 - Modifiche allarticolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 117 - Modifiche allarticolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 118 - Modifiche allarticolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 119 - Modifiche allarticolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 120 - Modifiche allarticolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 121 - Modifiche allarticolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 122 - Modifiche allarticolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 123 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 124 - Modifiche allarticolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 125 - Modifiche allarticolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 126 - Modifiche allarticolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 127 - Modifiche allarticolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 128 - Modifiche allarticolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 129 - Modifiche allarticolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 130 - Modifiche allarticolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 131 - Modifiche allarticolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 132 - Modifiche allarticolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 133 - Modifiche allarticolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 134 - Modifiche allarticolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 135 - Modifiche allarticolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 136 - Modifiche allarticolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 137 - Modifiche allarticolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 138 - Modifiche allarticolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 139 - Modifiche allarticolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 140 - Modifiche allarticolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 141 - Modifiche allarticolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 142 - Modifiche allarticolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 143 - Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 144 - Modifiche allarticolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 145 - Modifiche allarticolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 146 - Modifiche allarticolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 147 - Modifiche allarticolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Articolo 148 - Clausola finanziaria
Articolo 149 - Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Allegato 1 - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
Allegato 2 - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
Allegato 3 - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato 3 - Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Allegato 4 - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegato 5 - Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione
Allegato 6 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
Allegato 7 - Verifiche di attrezzature
Allegato 8 - Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari
Allegato 9 - Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici
Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato 11 - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Allegato 13 - Prescrizioni
Allegato 14 - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato 15 - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato 17 - Idoneità tecnico professionale
Allegato 18 - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
Allegato 19 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Allegato 21 - Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Allegato 22 - Contenuti minimi del pi.m.u.s.
Allegato 23 - Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
Allegato 24 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
Allegato 25 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
Allegato 26 - Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
Allegato 27 - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio
Allegato 29 - Prescrizioni per i segnali luminosi
Allegato 31 - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato 33 - Movimentazione manuale dei carichi
Allegato 34 - Requisiti minimi
Allegato 35 - Vibrazioni
Allegato 36 - Campi elettromagnetici
Allegato 38 - Valori limite di esposizione professionale
Allegato 39 - Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria - Piombo e suoi composti ionici
Allegato 46 - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato 48 - Specifiche per processi industriali
Allegato 49 - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive - Osservazione preliminare
Allegato 50 - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato 51 - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive