Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 64

Norme transitorie

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Norme transitorie

1. Per il PTR in corso di elaborazione alla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di piano è predisposta e approvata ai sensi dei commi 3 e seguenti dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, come sostituito dall’articolo 26 della presente legge.
2. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla conclusione della conferenza di pianificazione, la variante specifica al PRG, di cui all’articolo 41, comma 4-bis, della legge regionale n. 20 del 2000, può essere adottata ed approvata a seguito dell’adozione del PSC ed in conformità alle previsioni dello stesso.
3. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già proceduto alla approvazione del documento preliminare del PSC elaborano e adottano i propri strumenti di pianificazione urbanistica secondo quanto disposto dall’articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2000, nel testo previgente.
4. Gli articoli A-6-bis e A-6-ter dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, introdotti dall’articolo 46 della presente legge, non trovano applicazione per i PSC adottati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i relativi strumenti attuativi.”
5. Per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, fino alla stipula degli accordi territoriali di cui al comma 2 dell’articolo A-6-bis dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, si applica la quota del 10%:
a) per la definizione nel PSC del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, di cui al comma 1 del medesimo articolo A-6-bis;
b) per la definizione nel POC della quota di aree da cedere al Comune a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo A-6-ter, comma 1, lettera a).
6. La lettera b) dell’articolo 36-ter, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000 non trova applicazione per due anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
7. L’articolo 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell’osservanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 2008.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni