Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6
Articolo 20
Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
1. All’articolo 14, della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
“1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito:
a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano ed le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) agli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione delle medesime scelte di pianificazione.
2. A tale scopo, l’amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione un unico documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, individuando i limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il documento preliminare è predisposto in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 4 e 5.”;
b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la conferenza di pianificazione assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi. I lavori della conferenza non possono superare il termine perentorio di novanta giorni. Decorso tale termine l’amministrazione procedente elabora comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di pianificazione svolti fino alla medesima data, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse tempestivamente in quella sede.”;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza di pianificazione un accordo di pianificazione che definisca l’insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall’articolo 27, comma 3, e dall’articolo 32, comma 3. L’accordo di pianificazione può aver riguardo ai contenuti di altri strumenti di pianificazione ovvero di atti di governo del territorio connessi alle previsioni dei piani in corso di elaborazione.”;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“7-bis. L’accordo di pianificazione relativo al PSC intercomunale predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 3, è stipulato dalla Provincia e dal Comune capofila, previo assenso delle amministrazioni comunali interessate.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dellarticolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dellarticolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dellarticolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dellarticolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dellarticolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche allarticolo A-4 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche allarticolo A-11 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo A-14 bis nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche allarticolo A-24 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche allarticolo A-26 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dellarticolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dellefficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni