Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6
Articolo 29
Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
1. L’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000 è così sostituito:
“Art. 28
Piano Strutturale Comunale (PSC)
1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica ed ambientale e l’identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all’approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all’apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
2. Il PSC in particolare:
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
b) definisce, nell’osservanza del principio generale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera f), quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell’ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera e);
c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione;
e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale;
f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall’Allegato, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.
3. Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l’assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti.
4. Nell’ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati nonché a quanto stabilito dagli accordi territoriali di cui all’articolo 13, comma 3-ter.
5. Fino alla elaborazione del PSC intercomunale o in forma associata dell’Unione o delle nuove Comunità montane e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di tali forme associative che non siano dotati di PSC, vigente o adottato, possono stabilire, con apposita delibera del Consiglio comunale, assunta d’intesa con la Giunta provinciale, di attribuire al PTCP vigente il valore e gli effetti del PSC, in merito alla:
a) tutela del paesaggio;
b) sistema ambientale comprensivo delle condizioni e limiti al consumo di territorio non urbanizzato, della pianificazione delle aree interessate dai rischi naturali e rischi di incidenti rilevanti;
c) sistema delle infrastrutture per la mobilità;
d) sistema dei poli funzionali, degli insediamenti per attività produttive, ivi comprese le aree commerciali diverse dagli esercizi di vicinato;
e) disciplina generale del territorio rurale e delle aree di valore naturale ed ambientale.
6. I Comuni di cui al comma 5 si dotano di un POC, relativo all’intero territorio comunale, con il quale sono regolati i restanti contenuti del PSC, nell’osservanza della presente legge o delle previsioni del PTCP e della pianificazione sovraordinata. L’approvazione del medesimo POC è subordinata all’acquisizione dell’intesa della Provincia, in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, con le modalità definite dall’articolo 32, comma 10, secondo periodo e seguenti.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dellarticolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dellarticolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dellarticolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dellarticolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dellarticolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche allarticolo A-4 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche allarticolo A-11 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo A-14 bis nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche allarticolo A-24 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche allarticolo A-26 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dellarticolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dellefficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni