Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 42

Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000

TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20

Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000 è così sostituito:
“Art. 48
Interventi finanziari a favore di Province e Unioni di Comuni
1. La Regione, al fine di promuovere la formazione e approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali, di cui all’articolo 13, commi 3 e 3-bis, concede contributi alle Unioni dei Comuni e alle Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato anche della funzione comunale di elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. La Regione concede inoltre contributi alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l’elaborazione del quadro conoscitivo e della Valsat, quali elaborati costitutivi dei PTCP, da rendere disponibili per l’elaborazione degli altri strumenti di pianificazione ai sensi dell’articolo 17.
3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle Province oltre che per le finalità di cui al comma 2 anche per promuovere l’adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi alle Unioni di Comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dalle Unioni al Presidente della Regione secondo le modalità e i termini contenuti in un bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi sulla base del seguente ordine di priorità:
a) la dimensione demografica dell’Unione con precedenza alle Unioni con minore popolazione;
b) la data di entrata in vigore dei PRG dei comuni facenti parte dell’Unione, con precedenza per quelli da più tempo vigenti.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni