Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6
Articolo 28
Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l’articolo 27, è inserito il seguente:
“Art. 27-bis
Procedimento per varianti specifiche al PTCP
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi:
a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;
b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali;
d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale;
e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.
2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell’elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui all’articolo 27, comma 2, all’articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. La Provincia nella adozione e approvazione del PTCP prescinde dall’esame dei contributi presentati tardivamente.
3. Si applica l’articolo 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per l’espressione delle riserve e dell’intesa da parte della Regione.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dellarticolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dellarticolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dellarticolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dellarticolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dellarticolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche allarticolo A-4 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche allarticolo A-11 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo A-14 bis nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche allarticolo A-24 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche allarticolo A-26 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dellarticolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dellefficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni