Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 39

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000

TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) in entrambi i commi 1 e 2, le parole “art. 27 della legge n. 142 del 1990” sono sostituite dalle seguenti “articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000”;
b) al comma 1 sono soppresse le parole da “per la realizzazione” a “o comunale,”;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista dall’accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell’accordo.
1-ter. La conclusione di un accordo di programma può essere promossa per la realizzazione, da parte di due o più amministrazioni pubbliche con l’eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere, interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico.
1-quater. L’accordo di programma è stipulato, oltre che dai soggetti di cui al comma 1-ter, dai rappresentanti:
a) dell’ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni;
b) della Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali;
c) della Provincia e della Regione, nel caso di modifiche a piani sovracomunali.”;
d) al comma 2:
dopo le parole “assieme al progetto”, è inserita la seguente: “definitivo”;
dopo le parole “inserimento nel territorio,”, sono inserite le seguenti: “,integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano da variare,”;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’espressione dell’assenso preliminare all’accordo, da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti, è preceduto da una determinazione dell’organo istituzionalmente competente.”;
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. L’amministrazione competente può chiamare a partecipare alla conferenza preliminare gli enti e organismi cui competono le autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere o interventi oggetto dell’accordo. L’amministrazione competente, inoltre, può definire modalità e tempi per l’informazione e la partecipazione dei cittadini residenti e operanti nelle aree interessate dall’intervento.”;
f) al comma 3:
le parole “dal comma 2”, sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 2 e 2-bis”;
le parole “delle Amministrazioni interessate” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti indicati dai commi 1-ter e 1-quater”;
le parole “a diffusione regionale” sono sostituite dalle seguenti: “diffuso negli ambiti territoriali interessati dall’accordo”;
g) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di accordo assentita dall’organo istituzionale competente ai sensi del comma 2, l’assenso alla conclusione dell’accordo di ciascun soggetto partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.”;
h) il comma 6 è abrogato;
i) il comma 7 è così sostituito:
“7. Il decreto di approvazione dell’accordo di programma comporta la variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Il decreto è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi di variante. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”;
j) il comma 8 è così sostituito:
“8. Il Consiglio comunale esprime l’assenso all’accordo, previo rilascio, da parte dello sportello unico dell’edilizia, dell’atto di accertamento di conformità previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002.”;
k) al comma 9:
le parole “interessate ovvero l’accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari” sono sostituite dalle seguenti: “chiamate ad esprimersi sulla variante”;
sono soppresse le parole: “, indifferibilità e urgenza”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni