Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6
Articolo 55
Limiti e condizioni comuni
TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO
Limiti e condizioni comuni
1. Agli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui agli articoli 53 e 54 si applicano le seguenti disposizioni comuni, circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione dei medesimi interventi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:
a) nei centri storici, di cui all’articolo A-7 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale di cui all’articolo A-8 del medesimo Allegato, ovvero nelle zone “A” delimitate dai PRG dei Comuni non ancora dotati di PSC;
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua e nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
c) all’interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte nell’elenco ufficiale delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei territori ricompresi all’interno delle zone “D” dei parchi regionali istituiti ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, in forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare);
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito in legge, con modificazioni dall’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267;
g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative perimetrazioni;
h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all’articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del 2000, qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono escludere l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31 dicembre 2010, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi delle disposizioni di cui al presente Titolo allo scopo di integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione urbanistica e valutano eventuali esigenze di integrazione delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino necessari.
5. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono ammessi nelle unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 31 marzo 2009, nonché nelle unità immobiliari, totalmente o parzialmente abusive soggette a ordine di demolizione emanato entro la stessa data. Le superfici utili lorde realizzate abusivamente per le quali sia stata applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la sanzione pecuniaria sono decurtate dall’ampliamento ammissibile.
6. La realizzazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione è subordinata all’interno dei centri abitati all’esistenza delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, rapportate al carico insediativo esistente, e al rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e all’esistenza o al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, secondo la normativa vigente.
7. Ferma restando l’ammissibilità degli interventi secondo quanto previsto dal presente Titolo, trovano applicazione le specifiche disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica relative alle caratteristiche formali, tipologiche e costruttive degli interventi, in quanto compatibili.
8. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione sono realizzati nel rispetto del codice civile, per quanto concerne in particolare la disciplina del condominio negli edifici e la tutela dei diritti dei terzi, nonché delle disposizioni legislative e della normativa tecnica aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, tra cui le norme in materia di:
a) requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione;
b) sicurezza degli impianti;
c) prevenzione degli incendi e sicurezza dei cantieri;
d) distanza minima dai confini e dagli edifici, altezza massima dei fabbricati e limiti inderogabili di densità edilizia;
e) eliminazione delle barriere architettoniche;
f) vincoli di inedificabilità e zone di rispetto.
9. Non è considerato nei computi per la determinazione dell’ampliamento ammissibile della superficie utile lorda il maggior spessore delle murature esterne necessario per garantire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica richiesti dal presente Titolo, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri.
10. Per garantire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica richiesti dal presente Titolo è permesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
11. Per gli interventi di ampliamento e demolizioni e ricostruzioni previsti dal presente Titolo, non trovano applicazione i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e dai regolamenti edilizi.
12. Gli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 53 e 54 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
13. Con gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non può essere modificata la destinazione d’uso delle unità immobiliari facenti parte degli edifici interessati.
14. Ai fini del calcolo dell’ampliamento ammissibile, ai sensi degli articoli 53 e 54, non sono considerate le superfici necessarie per realizzare volumi tecnici per impianti tecnologici e per interventi di adeguamento alla normativa antisismica e di riqualificazione energetica degli edifici.
15. Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, per gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione realizzati all’interno di centri abitati, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno dieci anni alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato, attraverso la stipula, prima dell’inizio dei relativi lavori, di apposita convenzione ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 31 del 2002.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998Articolo 2 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dellarticolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche allarticolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dellarticolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dellarticolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche allarticolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dellarticolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dellarticolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche allarticolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche allarticolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche allarticolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dellarticolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche allarticolo A-4 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche allarticolo A-11 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo A-14 bis nellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche allarticolo A-24 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche allarticolo A-26 dellAllegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dellarticolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dellefficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni