Articolo Normativa

Legge Regionale Emilia Romagna 6/7/2009 n. 6

Governo e riqualificazione solidale del territorio

Articolo 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998

TITOLO I -MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualità urbana di cui al comma 1-ter.
Il Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:
a) individua le modalità di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;
b) può stabilire che in tali ambiti di intervento, per l’attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di architettura ai sensi dell’articolo 4-bis.”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di:
a) edilizia residenziale sociale;
b) dotazioni territoriali;
c) interventi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile;
d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato.
1-ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico per la qualità urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all’articolo 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cui all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale 20 del 2000.”;
c) al comma 3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) le condizioni di fattibilità dell’intervento di riqualificazione, con una stima delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie ad attivarlo.”;
d) il comma 4 è così sostituito:
“4. L’attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nelle forme più idonee individuate dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell’ambito da riqualificare ovvero negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 5 - Introduzione dell’articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 9 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 15 - Introduzione dell’articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 16 - Introduzione dell’articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 21 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 22 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 28 - Introduzione dell’articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 33 - Introduzione dell’articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 37 - Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 39 - Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 40 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 41 - Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 44 - Introduzione dell’articolo 50-bis nella legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 45 - Modifiche all’articolo A-4 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 46 - Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 47 - Modifiche all’articolo A-11 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo A-14 bis nell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 49 - Modifiche all’articolo A-24 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 50 - Modifiche all’articolo A-26 dell’Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 51 - Oggetto
Articolo 52 - Definizioni
Articolo 53 - Interventi di ampliamento
Articolo 54 - Interventi di demolizione e ricostruzione
Articolo 55 - Limiti e condizioni comuni
Articolo 56 - Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
Articolo 57 - Interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Articolo 60 - Proroga dell’efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del 2008
Articolo 61 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Articolo 62 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Articolo 63 - Definizione di bosco
Articolo 64 - Norme transitorie
Articolo 65 - Abrogazioni

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