Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 21 quinquies
Interventi sul sistema aeroportuale
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverse
Capo V-bis - Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali
toscane
Interventi sul sistema aeroportuale
1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi
integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata
la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli
aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti
comunitari di settore.
2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei
programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della
Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento
presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;
b) flussi di traffico;
c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.
4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità
di rendicontazione dei contributi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento
iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture
di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008. (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art.5, LR 6/10/ 2008, n. 50.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore