Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 4
Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
TITOLO I - Disposizioni in materia tributaria
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” )
Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 32/2000
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente: “Art.11 bis - Riscossione diretta
1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore