Legge Regionale Toscana 21/12/2007 n. 67
Articolo 17 ter
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
TITOLO IV - Disposizioni finanziarie diverseCAPO I - Misure a sostegno dell'innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti
alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio
delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i
cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere
sull’UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese
correnti” del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini
del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio
2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche
alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e
della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo
2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione
e personale”). (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art.1, LR 6/10/ 2008, n. 50.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001Articolo 2 - Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
Articolo 3 - Modifica dellarticolo 2 della l.r. 2/2001
Articolo 4 - Inserimento dellarticolo 11 bis nella l.r. 32/2000
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 30 bis della l.r. 25/1998
Articolo 6 - Modifiche allarticolo 15 della l.r. 31/2005
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 della l.r. 31/2005
Articolo 8 - Addizionale regionale allaccisa sul gas naturale usato come combustibile
Articolo 9 - Abrogazioni
Articolo 10 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
Articolo 11 - Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 10 della l.r. 49/1999
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 10 ter nella l.r. 49/1999
Articolo 14 - Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Articolo 15 - Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Articolo 16 - Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
Articolo 17 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
Articolo 17 bis - Misure a sostegno della ricerca e dellinnovazione
Articolo 17 ter - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica
Articolo 18 - Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
Articolo 19 - Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
Articolo 20 - Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per lattivazione di strumenti di attuazione diretta
Articolo 21 - Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
Articolo 21 bis - Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane
Articolo 21 ter - Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana S.p.A.
Articolo 21 quater - Contributi per lesercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna
Articolo 21 quinquies - Interventi sul sistema aeroportuale
Articolo 22 - Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dellusura - Onlus
Articolo 23 - Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
Articolo 24 - Entrata in vigore